L’ACF, con la recente decisione del 15.01.2026, torna sugli obblighi dell’intermediario finanziario in tema di:
- consegna del KID;
- contenuto delle interviste di adeguatezza in tema di profilatura del cliente;
- individuazione della soglia massima di kilovar5 da associare al profilo dell’investitore ai fini della valutazione di adeguatezza;
- raccomandazioni di investimento,
affermando i seguenti principi:
- Il KID o KIID, in alternativa al “supporto cartaceo” può essere consegnato su “supporto durevole non cartaceo” a condizione che l’uso di tale supporto risulti adatto al contesto in cui si svolge il rapporto tra l’intermediario e l’investitore ed a quest’ultimo sia stata effettivamente data l’opportunità di scegliere tra informazioni fornite su arta o su altro supporto durevole ed abbia egli scelto il supporto durevole in modo consapevole; in particolare, poi, per la consegna tramite sito web è precisato che l’investitore debba acconsentire espressamente a ricevere le informazioni in tale forma e che “all’investitore deve essere comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito web ed il punto in cui si può avere accesso all’informazione”, la quale tra l’altro deve essere costantemente aggiornata. Nel caso di specie è stata ritenuta insufficiente la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente di avere ricevuto il KIID in modalità non cartacea in quanto l’intermediario non ha adempiuto al proprio onere probatorio circa le modalità con la consegna sarebbe avvenuta e la tempestività della stessa;
- Nel caso di specie le interviste prodotte sono state ritenute con contenuto scarno ai fini della rilevazione del livello di conoscenza della cliente in quanto le quattro domande contenute nel questionario vertevano su concetti generali di carattere finanziario, da cui non era possibile desumere l’effettivo grado di conoscenza rispetto alle singole categorie dei prodotti. Allo stesso tempo, le domande sulla propensione al rischio e sull’orizzonte temporale nell’intervista di adeguatezza sono state ritenute deficitarie ed insufficienti a giustificare in che modo l’intermediario sia poi pervenuto ad individuare la soglia massima di kilovar5® da associare al profilo attribuito alla ricorrente ai fini della valutazione di adeguatezza;
- Il criterio stesso adottato dall’intermediario consistente nell’attribuzione di kilovar5® ai prodotti finanziari proposti è opinabile in quanto il kilovar5®, indicatore finanziario che misura il rischio di mercato di un investimento o portafoglio su una scala da 0 a 1000, indicando la potenziale perdita massima in un dato periodo, è un dato che cambia ogni settimana e non comprende tutte le componenti che devono essere prese in considerazione in sede di valutazione di adeguatezza, sicchè esso finisce con il rappresentare una misura statistica del solo rischio di mercato, non considerando né quello emittente, né il rischio di liquidità dei prodotti.