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Nota a Trib. Torre Annunziata, Sez. III, 16 gennaio 2026.

Massima redazionale

Quanto alla domanda finalizzata alla condanna degli istituti allo svincolo di quelle somme e alla liquidazione delle stesse in favore dell’attore-ricorrente in riassunzione, non ricorrono ragioni che ne impediscano l’accoglimento, risultando appurata la qualità di erede dell’attore (per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della impugnazione dei testamenti redatti in suo favore) e il deposito da parte di quest’ultimo della documentazione (dichiarazione di successione), ex art. 48 D. lgs.  n. 346/1990.

Pur tuttavia, con riferimento alla correlata richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, la pretesa di far decorrere gli stessi dal giorno del decesso va disattesa in quanto, alla luce della normativa appena menzionata, l’obbligazione della banca di liquidare le somme giacenti sui conti correnti intestati ai soggetti deceduti, si perfeziona non già nel momento stesso del decesso, ma solo in occasione della presentazione della dichiarazione di successione. Va da sé che è solo a partire da quel momento che può farsi decorrere il termine per la corresponsione degli interessi moratori, non configurandosi prima di quel momento un inadempimento e non potendo, dunque, prima di quella data maturare interessi moratori.

Più in particolare, ai sensi della surrichiamata normativa, la liquidazione delle somme giacenti sui rapporti bancari intestati alla de cuius può avvenire unicamente previa presentazione della dichiarazione di successione e degli ulteriori documenti richiesti dalla normativa. Per quanto, più specificamente, attiene alla dichiarazione di successione, la Suprema Corte[1] ha precisato «3.2. – Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l’indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria. In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l’evento richiesto dalla legge – la previa presentazione della denuncia di successione – non sia sopraggiunto. Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 medesimo testo unico rende il credito al pagamento dell’importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perchè deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, quindi, l’intermediario oppone al creditore un’eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un’inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla banca è resa inesigibile sino alla verificazione dell’evento contemplato dalla legge». La Corte Suprema di Cassazione[2], poi, ha dato seguito a tale impostazione, qualificando l’art. 48, comma 4, D. lgs. n. 346/1990 come norma tributaria di carattere imperativo che impedisce alla banca di dare seguito alle richieste degli eredi finché non sia fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione del relativo credito; tale divieto tutela gli interessi dell’amministrazione finanziaria[3]. Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di merito che in varie pronunce richiama e applica l’art. 48 TUS, affermando che i debitori del de cuius, incluse le banche, non possono pagare somme agli eredi in assenza della prova della presentazione della dichiarazione di successione (o integrativa) con indicazione dei crediti; la prestazione resta inesigibile fino a tale adempimento. In particolare, è stato evidenziato che «Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria[4].

Tale orientamento appare in linea anche con le pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario, che ha rilevato che «…la banca, in qualità di intermediario, non può procedere alla liquidazione delle somme ereditarie in assenza della presentazione della dichiarazione di successione… e della documentazione idonea a comprovare la qualità di erede. Si tratta di un vincolo legale discendente dall’art. 48 D.Lgs. n. 346/1990, il quale ‘impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione… in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione»[5]. L’ABF ha, inoltre, rilevato che «…la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi ex art. 48 del d.lgs. n. 346/90 […] costituisce una condizione senza la quale l’intermediario può legittimamente rifiutare il pagamento della quota caduta in successione nei confronti del cointestatario superstite». Ebbene, questi principi rafforzano e confermano la piena legittimità della condotta degli istituti bancari fondata su precise disposizioni normative e consolidata prassi bancaria e giurisprudenziale in materia successoria posto che il disposto dell’art 48 TUS non pone un semplice requisito amministrativo o prudenziale ma bensì un divieto assoluto che si fonda su esigenze di natura pubblicistica ovvero la corretta determinazione e riscossione dell’imposta di successione.

Va da sé, dunque, che non potendosi prima del completamento degli adempimenti documentali da parte dell’erede istante, perfezionatisi solo durante e in occasione del presente giudizio, ritenersi esigibile la prestazione, avente ad oggetto lo svincolo delle somme, da parte delle banche, non possa neppure correre il termine per il calcolo degli interessi moratori.

 

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. n. 9670/2021.

[2] Il riferimento è a Cass. n. 9522/2025.

[3] In linea con Cass. n. 9670/2021.

[4] Cfr. Trib. Catanzaro, 06.03.2024, n. 548.

[5] Cfr. ABF, Collegio di Bari, n. 7084/2022.

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