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Nota a Trib. Como, Sez. I, 13 aprile 2026.

Segnalazione a cura dell'Avv. Gladys Castellano e dell'Avv. Marco Sangiorgio.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

È considerata vessatoria, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del Codice del Consumo, la clausola inserita in un contratto di mutuo che attribuisce alla banca il potere di risolvere il contratto qualora il mutuatario subisca un pignoramento o nuovi gravami sull’immobile ipotecato ad opera di terzi. Tale previsione determina un significativo squilibrio a danno del consumatore, poiché consente la risoluzione del rapporto indipendentemente da un inadempimento colpevole del mutuatario, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo stia regolarmente provvedendo al pagamento delle rate.

È nulla la clausola contrattuale che permette alla banca di risolvere il contratto di mutuo per ritardato pagamento senza rispettare i parametri fissati dall’art. 40, co. 2 del T.U.B.. Secondo la normativa speciale, la risoluzione può essere invocata solo in presenza di un ritardo (pagamento effettuato tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza) che si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Una clausola che deroghi a tali presupposti minimi di gravità dell’inadempimento è affetta da nullità.

In presenza di una clausola potenzialmente abusiva, non è sufficiente a escluderne la vessatorietà la mera dichiarazione nel contratto che il “capitolato delle condizioni generali” sia noto e convenuto tra le parti, né che sia stata dispensata la lettura del notaio. Grava sulla banca l’onere di allegare e dimostrare che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale, seria ed effettiva con il consumatore.

Sussiste il periculum in mora necessario per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo quando l’azione esecutiva della banca (basata su una risoluzione illegittima) minaccia l’immobile adibito a residenza principale del nucleo familiare del debitore. La natura del bene (prima casa) aggrava la valutazione di vessatorietà della clausola risolutiva ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo.

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