Nota a Trib. Salerno, Sez. III, 22 maggio 2026.
Massima redazionale
Nel caso di specie, la Curatela aveva ritenuto di proporre l’esclusione della pretesa creditizia di parte opponente sull’assunto che, all’epoca della stipula, la società si trovasse in uno stato di comprovata e conclamata insolvenza, dovendosi, di talché, configurare un’ipotesi di concessione abusiva del credito: invero, «in presenza di una adeguata e analitica istruttoria la banca non avrebbe potuto concedere il finanziamento». Secondo la tesi della curatela – accolta dal GD – tale condotta, poiché contraria alle regole del buon costume economico, esclude il diritto alla ripetizione delle somme, trovando applicazione invece l’istituto della soluti retentio, ex art. 2035 c.c. Per converso, la banca contestava integralmente i rilevi della curatela, ritenuti infondati sia nella premessa, riguardo alla carenza di valutazione del merito creditizio, sia nelle conseguenze, riguardo alla sanzione della soluti retentio, invocando il diritto alla restituzione dell’indebito o comunque la sanzione del risarcimento del danno.
Orbene, in merito al dedotto stato di insolvenza della società, dagli atti della verifica dello stato passivo è emerso che, al momento dell’erogazione del mutuo la società versava in una situazione di crisi strutturale, segnata da un’ingente esposizione tributaria che, in uno alla ingente esposizione bancaria e verso i fornitori, attestavano l’assoluta improduttività della società, strutturalmente incapace di generare flussi di cassa e dunque di rientrare nel debito.
Peraltro, la sottoscrizione del contratto-quadro e del contratto di finanziamento nella stessa data rappresenta una circostanza dimostrativa del mancato svolgimento di una adeguata analisi qualitativa e andamentale prevista dalle clausole contrattuali, come anche la mancata produzione di un piano finanziario relativamente al mutuo richiesto che attestasse la capacità di rientro della società.
A fronte del grave quadro di crisi strutturale economico-finanziaria della società, occorre allora verificare quali fossero gli obblighi istruttori della banca, in particolare se avrebbe dovuto attivarsi per la verifica circa la veridicità dei dati acquisiti e la reale esposizione erariale della società, nonché confrontare i dati messi a sua disposizione con quelli della centrale rischi.
In proposito, i doveri dell’Istituto di credito finanziatore sono stati ben delineati dalla Corte di Cassazione, che, nel definire la nozione di concessione abusiva del credito, ha affermato che «l’erogazione del credito effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al 9 risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa»[1]. Propriamente, “concessione abusiva di credito…designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata”[2].
Beninteso, “quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi”: dunque, l’indagine circa il profilo abusivo, o meno, della concessione del credito all’impresa, deve avere a oggetto l’adeguatezza e la correttezza della verifica, operata dal soggetto finanziatore, circa lo stato di salute della società e della sostenibilità dell’impegno economico e finanziario che avrebbe determinato l’erogazione del credito, anche in termini di prevedibile capacità, o incapacità, di effettuarne il rimborso.
In altri termini, occorre verificare se l’istruttoria espletata dal soggetto finanziatore sia connotata da dolo o negligenza, imprudenza e imperizia, rispetto ai suoi doveri primari in base ai principi di cc.dd. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. È dovere dell’intermediario indagare se il soggetto che richiede il finanziamento possegga o meno la capacità di sostenere gli oneri derivanti dal finanziamento e di pervenire, anche grazie al finanziamento medesimo, al risanamento dell’impresa[3].
Al quadro giurisprudenziale sopra richiamato va aggiunto che, in base alla normativa concernente i finanziamenti a vario titolo garantiti dallo Stato o con risorse pubbliche[4] – come quello in esame – la garanzia del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 2, comma 100, della legge n. 662/96, e all’art. 23 del D.M. n. 248/1999, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, può essere concessa solo ad imprese economicamente e finanziariamente sane. Ne discende dunque che, a maggior ragione, anche quando si tratta di finanziamenti assistiti da garanzia statale, permane il dovere della banca di valutare il merito creditizio del finanziato, in ossequio alle regole di sana e prudente gestione che presiedono l’esercizio dell’attività finanziaria e bancaria, ex art. 5 TUB.
È stato di recente osservato dal Tribunale di Napoli, che “chiarito che, nel contesto normativo e fattuale nel quale è stato concesso il finanziamento, il dovere della banca di valutare il merito creditizio della società era non soltanto persistente ma anche rafforzato per le ragioni indicate, si può affermare che la banca avrebbe potuto e dovuto pretendere e acquisire dalla richiedente informazioni in ordine alla esposizione tributaria della stessa e avrebbe dovuto procedere all’incrocio tra i dati dichiarati e le risultanze della centrale rischi. Il complesso di norme e principi di vigilanza prudenziale impongono alla banca un ruolo attivo e critico nell’analisi della documentazione fornita dal richiedente virgola e non un mero recepimento passivo dei dati punto il bilancio d’esercizio rappresenta uno strumento informativo fondamentale e virgola ma non costituisce una prova legale insindacabile punto un operatore professionale qualificato come la banca non può e non deve accettare acriticamente i dati contabili.”.
Dunque acclarato il dovere della banca di verificare il merito creditizio, dalla documentazione esaminata nel caso in esame emergeva che la società richiedente si trovava in stato di dissesto già nell’anno 2022, ovverosia nell’anno della stipula del mutuo. Di talché, a giudizio del Tribunale salernitano è possibile ritenere che la mutuante, nella concessione del finanziamento oggetto di causa, non abbia rispettato le regole della buona diligenza bancaria e le previsioni sulla valutazione del merito creditizio, a fronte di un evidente stato di insolvenza della società, attesa la presenza di indici di incapacità di restituzione nella documentazione a mani della banca, e la evidente presenza di problemi di cash flow, che avrebbe, come detto, dovuto indurre la Banca ad approfondimenti istruttori secondo la diligenza del buon banchiere (ad esempio, richiedendo contezza della reale debitoria erariale e soprattutto un piano finanziario relativo al mutuo richiesto, attivandosi in tal senso anche per confutare le discrasie tra i dati così acquisiti e le risultanze della centrale rischi, tenuto in debito conto, peraltro, della giovane età della società e dunque dell’assenza di una pregressa storia di affidabilità della stessa).
Posta, dunque, la configurabilità in concreto della ipotesi di concessione abusiva del credito occorre a questo punto verificare le conseguenze di una siffatta condotta, se abbia (o meno) avuto incidenza diretta sulla validità del contratto, ovvero se abbia comportato una responsabilità della banca a titolo di contrattuale o extracontrattuale.
Il giudice campano sostiene che la stipula di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia statale che abbia i crismi della concessione abusiva del credito perché concesso ad una società in conclamato stato di decozione e in violazione delle regole del merito creditizio può e deve ritenersi nullo per illiceità della causa quando lo stato di decozione era conosciuto o certamente conoscibile dall’ente erogatore, potendosi ritenere che la banca abbia concesso il prestito solo in funzione della garanzia statale, così peraltro ritardando la declaratoria di dissesto della società a danno del ceto creditorio. In tali termini si esprime quella parte di giurisprudenza di merito, ove afferma che “l’operazione per mezzo della quale la banca concede una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato ….è nulla per illiceità della reale causa che la contraddistingue, ponendosi essa in contrasto con le disposizioni normative primarie e secondarie che regolano l’attività bancaria e l’accesso alle garanzie d’estate dal fondo MCC; inoltre la detta Con operazione nulla perché in contrasto con l’articolo 316 ter e con l’articolo 217 comma 1 nr. 4 L.F. (oggi art. 323 comma 1 lett. d CCI)”[5].
Facendo applicazione di tali principi, il contratto in esame deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative, in quanto erogato a un soggetto “la cui condizione di insolvenza e dissesto già provocata dai debiti bancari e dalla esposizione tributaria, era conosciuta ovvero certamente conoscibile dall’istituto di credito che ha consentito il permanere sul mercato della società di ritardandone la liquidazione giudiziale”[6].
D’altra parte, la questione è stata da ultimo riassunta dalla recentissima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione[7], in cui gli ermellini hanno affermato la nullità del contratto e la irripetibilità ex art. 2035 c.c. delle somme erogate in forza di finanziamento frutto di abusiva concessione di credito accreditando così la tesi, prospettata in diverse pronunce di merito, della nullità del finanziamento concesso ad un’impresa in grave stato di decozione, nonché l’irripetibilità delle somme versate, per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà pertanto al buon costume economico.
In particolare, la Cassazione ha, innanzitutto, affrontato la questione dell’eventuale contrarietà a norma imperativa del contratto in pregiudizio ai creditori e della conseguente nullità ex art. 1418 c.c., ritenendo che ciò accade innanzitutto quando è la stipula stessa del contratto a realizzare il risultato vietato dalla legge (c.d. reato-contratto, come la ricettazione o la vendita di sostanze stupefacenti). La Corte, poi, estendendo il concetto di norme imperative, ha affermato che è altresì nullo quel contratto la cui stessa stipula è vietata dalla legge, ciò in quanto il concetto di norma imperativa non fa riferimento solo al contenuto del contratto, ma anche a quei contratti la cui stessa esistenza risulta contraria alla norma, come è appunto il caso dei contratti la cui commissione costituisce la condotta del delitto di bancarotta o di ricorso abusivo al credito. La regola de qua è applicabile a ogni fattispecie contrattuale e, dunque, anche al contratto di mutuo concesso con la consapevolezza dello stato di insolvenza, quando con la stipula i contraenti (amministratore e ente erogatore) concorrono a cagionare ovvero ad aggravare il dissesto della società poi dichiarata fallita. Con la conseguenza che il contratto è da ritenersi radicalmente nullo essendo la sua stipula vietata dalla legge perché integrativa della fattispecie di bancarotta.
Pertanto, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative il contratto che integri la fattispecie di abusiva concessione del credito, ovvero “quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento della crisi; si tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività; in particolare, può ritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla lettura degli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili il soggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare uno stato di insolvenza irreversibile”.
Così ritenuta la nullità del finanziamento erogato, la Corte amplia la nozione di buon costume intendendosi per essa “non soltanto le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma (comprende) anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico”, come nel caso di “chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”, che “non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010, 25631/2017)”. Si è addivenuti, quindi, alla statuizione del principio di diritto per cui: “è da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico (sul punto, richiama Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024).
La Suprema Corte ricorda, infatti, che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., può essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità di cui all’art. 2035 c.c., ove si ravvisino prestazioni dettate da finalità immorali: un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico e, quindi, nullo – come nel caso di specie – può senz’altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art. 2035 c.c.. Ne consegue, in definitiva, che, ai fini dell’applicazione della soluti retentio, le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono tali anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato[8].
Dunque, il contratto di mutuo in esame, presentando tutti i requisiti enucleati dalla richiamata giurisprudenza, può ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative e per contrarietà al buon costume economico, così dovendo trovare applicazione l’istituto della soluti retentio ex art. 2035 c.c. La declaratoria di nullità del finanziamento assorbe ogni ulteriore domanda e/o eccezione e, in specie, la domanda avanzata in via subordinata dalla opponente volta ad ottenere per la restituzione del credito erogato e rimasto insoluto, nonché le eccezioni di inadempimento e di compensazione per il controcredito risarcitorio avanzate dalla curatela.
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[1] Cfr. Cass. n. 29840/2023.
[2] In motivazione, Cass. n. 18610/2021.
[3] Cfr. Trib. Napoli, Sez. impr., 22 maggio 2020, n. 3616.
[4] Ovverosia, “Finanziamenti Garantiti” di cui alla Legge n. 662/96 e successive modifiche.
[5] Cfr. Trib. Napoli, 01.04.2026.
[6] Cfr. Trib. Napoli, 01.04.2026.
[7] Il riferimento è a Cass. 25.03.2026, n. 7134.
[8] Cfr. Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024.
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