L’ordinanza n. 34641/2025 affronta la prova della legittimazione attiva del cessionario che agisce (o interviene) in giudizio invocando una cessione “in blocco” ex art. 58 TUB. La Corte ribadisce che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione ha funzione di pubblicità-notizia e non perfeziona la fattispecie traslativa, escludendone l’efficacia costitutiva. La decisione chiarisce poi che l’onere probatorio del cessionario dipende dall’oggetto della contestazione del debitore: se si contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve provarla; se si contesta soltanto l’inclusione del singolo credito nell’operazione, l’avviso in G.U. può costituire prova adeguata solo quando descrive categorie e caratteristiche in modo sufficientemente preciso da consentire una riconducibilità “con certezza” del credito controverso. La Corte censura la motivazione del giudice di merito che, a fronte della produzione del solo avviso e di un elenco numerico, ha ritenuto provata l’inclusione senza svolgere un accertamento complessivo (anche presuntivo) e senza esplicitare il percorso argomentativo, cassando con rinvio.
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La Suprema Corte chiarisce che
Nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in G.U. integra un adempimento pubblicitario e non ha efficacia costitutiva; il cessionario che agisce quale successore a titolo particolare deve provare, in caso di contestazione espressa e specifica, la conclusione della cessione e/o l’inclusione del credito, distinguendo tra contestazione dell’esistenza del contratto e contestazione della sola riconducibilità del credito alle categorie pubblicate, con conseguente divieto di automatismi motivazionali nel giudizio di merito.
Da tale presupposto discendono i seguenti corollari:
- La pubblicazione in G.U. dell’avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB è estranea al perfezionamento della cessione e si colloca sul piano degli oneri di opponibilità/informazione, analoghi a quelli dell’art. 1264 c.c.
- In assenza di contestazione specifica sull’esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare concerne l’esatta individuazione dell’oggetto: l’avviso può bastare solo se le caratteristiche pubblicate consentono di ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli ceduti; altrimenti occorrono contratto/allegati o altra prova.
- Se il debitore contesta la stessa esistenza del contratto (o dei contratti) di cessione, la prova della cessione diventa necessaria.
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta dalla mandataria della creditrice (società di leasing) nei confronti di coniugi ritenuti autori di atti dispositivi collegati a separazioni personali “fittizie”, asseritamente lesivi delle ragioni creditorie derivanti da un contratto di locazione finanziaria stipulato il 15 marzo 2010 per l’acquisto di un capannone industriale sito in San Cesareo, con corrispettivo di euro 1.028.720,30 oltre IVA, da pagarsi in 126 canoni; dal 2012 la conduttrice risulta morosa.
Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’appello di Roma (sentenza pubblicata il 18 aprile 2023) rigetta i gravami riuniti.
Nel processo intervengono due SPV, dichiarandosi cessionarie pro soluto di portafogli crediti (anche derivanti da leasing), con richiamo a liste pubblicate ai sensi della l. 130/1999 e ad avvisi in G.U. ex art. 58 TUB.
Con il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale (di contenuto identico), i ricorrenti censurano la decisione di merito per non avere considerato che la sola produzione della G.U. contenente l’avviso di cessione in blocco non dimostra, di per sé, la legittimazione ad agire del cessionario, soprattutto in difetto di prova certa dell’inclusione del credito controverso nel perimetro ceduto.
Il tema investe direttamente la portata probatoria dell’avviso ex art. 58 TUB e la modulazione dell’onere della prova in presenza di contestazione.
I principi affermati
- Pubblicazione in G.U.: pubblicità-notizia, non efficacia costitutiva
La Corte ribadisce il principio per cui la pubblicazione dell’atto di cessione “in blocco” in G.U. costituisce un adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della cessione e, dunque, privo di efficacia costitutiva (con richiamo a precedenti consolidati).
- Onere della prova del cessionario in caso di contestazione
La Corte riafferma che chi agisce dichiarandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare – in presenza di espressa e specifica contestazione – la conclusione del contratto di cessione e l’inclusione del credito nell’operazione, fornendo prova documentale della legittimazione sostanziale.
- La distinzione “strutturale”: esistenza della cessione vs inclusione del credito
Il nucleo più operativo dell’ordinanza è la distinzione tra:
- prova dell’esistenza della cessione (fatto negoziale), e
- prova dell’inclusione del singolo credito nel blocco (fatto di individuazione/riconducibilità).
Se non si contesta specificamente l’esistenza del contratto di cessione, il contratto “in sé” non deve essere provato; il thema probandum riguarda l’esatta individuazione dell’oggetto, ossia la corrispondenza tra caratteristiche del credito controverso e quelle dei crediti ceduti in blocco.
In tale ipotesi, l’avviso in G.U. può essere valutato come prova dell’inclusione del credito solo quando le indicazioni sono sufficientemente precise da consentire una riconducibilità “con certezza”; diversamente, serve produrre contratto/allegati o provare in altro modo la cessione dello specifico credito.
Diversamente, se il debitore contesta la stessa esistenza del contratto (o dei contratti) di cessione, tale esistenza deve essere oggetto di prova.
Il vizio della decisione di merito: accertamento “complessivo” e presunzioni
La Cassazione censura la Corte d’appello che, dopo aver premesso correttamente l’assenza di efficacia costitutiva della pubblicazione, ha ritenuto sufficiente la produzione dell’avviso in G.U. “per categorie” per affermare la titolarità del credito in capo alle cessionarie, senza un vaglio in concreto della riconducibilità del credito oggetto di causa.
Secondo la Corte, a fronte della produzione del solo avviso ex art. 58 TUB e di un mero elenco numerico, il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere un accertamento complessivo delle risultanze, verificando se – anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti – le caratteristiche delle categorie richiamate nell’avviso fossero sufficientemente dettagliate da ricomprendere il credito controverso, e motivare in modo tracciabile il percorso logico seguito.
La decisione si colloca in una linea che tutela l’efficienza delle operazioni massificate ex art. 58 TUB, ma impedisce che la semplificazione della pubblicità si trasformi in una “presunzione automatica” di legittimazione.
Da tale pronuncia discendono importanti ricadute; segnatamente:
Per i cessionari/SPV: la sola G.U. non basta sempre. Occorre predisporre un corredo documentale idoneo a dimostrare, in concreto, l’inclusione del credito nelle categorie pubblicate (e, se contestata, anche l’esistenza del contratto).
Per i debitori: la contestazione “qualificata” orienta l’onere probatorio. Contestare l’inclusione impone un vaglio di precisione delle categorie; contestare l’esistenza del contratto impone la prova del negozio traslativo.
Per il giudice di merito: la Corte esige una motivazione non stereotipata, fondata su un accertamento complessivo e (quando utilizzate) su presunzioni effettivamente argomentate.
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