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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2025, n. 26079.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

«È noto che le leggi hanno la loro importanza, ma che assai più importante è il modo in cui esse vengono osservate, cioè l’effettivo operare degli uomini.»

(Benedetto Croce)

 

La tesi del “doppio binario” – propugnata dalla ricorrente principale – si fonda sulla combinazione dei primi due commi dell’art. 25bis TUF, occorrendo in thesi leggere il disposto del primo (a mente del quale «Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione»), necessariamente in logica consecuzione col secondo (per cui «In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all’articolo 7, comma 1»).

Si sostiene, dunque, che, poiché l’intermediario assicurativo non è “soggetto abilitato” a norma dell’art. 1, comma 1, lett. r), TUF – sicché non è soggetto alla vigilanza di CONSOB – da tanto dovrebbe discendere che l’applicabilità della regola generale deriva dallo specifico canale di distribuzione con cui la polizza unit linked, quale prodotto finanziario emesso da impresa assicurativa, viene collocata sul mercato; segnatamente:

  • se la polizza è stata collocata direttamente da quest’ultima, troverebbero piena applicazione il primo comma dell’art. 25bis e, dunque, gli 21 e 23 TUF, con correlativo dovere d’informazione a carico della stessa impresa e con ogni conseguenza in caso di inadempimento;
  • se, per converso, la polizza è collocata mediante intermediazione assicurativa, posto che l’agente o il broker non sono soggetti a vigilanza CONSOB, ma a quella dell’ISVAP (ora IVASS), andrebbero solo applicate le norme del c.d.a.

Tale tesi troverebbe conferma anche in taluni documenti consultivi redatti dalle Autorità di Vigilanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente. Per giunta, la prova della sussistenza del “doppio binario” – per l’epoca d’interesse – deriverebbe implicitamente dalla nuova regolamentazione adottata dal legislatore con il D.lgs. n. 68/2018 (attuativo della Direttiva 2016/97/UE, c.d. IDD), essendosi espressamente sancito – con l’introduzione dell’art. 25ter TUF – che «la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi» è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del c.d.a. e dalla normativa eurounitaria direttamente applicabile: si sostiene che – se il legislatore ha ritenuto di così disciplinare tout court il collocamento dei prodotti finanziari assicurativi – tanto significa che si è inteso abrogare il sistema precedente, che giustificava la compresenza di due Autorità di controllo (la CONSOB e l’ISVAP, poi IVASS), per ricondurre l’intermediazione delle polizze unit linked al solo ambito del c.d.a. e al controllo della sola IVASS.

Ebbene, la tesi illustrata è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale piemontese, sulla base di alcune, dirimenti considerazioni, condivise dalla Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.  Invero:

  1. la lettera dell’art. 25bis, comma 1, TUF rende senz’altro applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (tra cui le polizze unit linked), a prescindere dal canale distributivo, in piena coerenza con la finalità di garantire una maggior tutela al contraente e proprio in ragione della natura (in tutto o in parte) finanziaria del prodotto stesso;
  2. il canale distributivo è assolutamente neutro e irrilevante, perché la tutela del contraente si collega alla natura del prodotto finanziario e non al soggetto che fisicamente lo colloca;
  3. il regime di vigilanza sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull’applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 TUF, perché, in caso contrario, si esporrebbe il contraente a una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall’impresa emittente oppure da un intermediario, conclusione di per sé illogica, posto che la ratio dell’art. 25bis, comma 1, TUF, è quella di assicurare che quel particolare tipo di polizza – proprio per il suo contenuto finanziario – venga contratta previo adempimento di cogenti obblighi informativi e con forma rafforzata;
  4. la normativa del 2018 (con la surrichiamata introduzione dell’art. 25ter TUF) non può assumere il significato prospettato dalla ricorrente, avendo essa semplicemente fatto confluire nel c.d.a. la disciplina di protezione dell’investitore già dettata nel TUF per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, introducendo nel Titolo IX il Capo III-ter (“Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi”).

Al tempo stesso, è “inconsistente” il presupposto per cui sarebbe «il T.U.F. a stabilire che la normativa sul collocamento di tali prodotti si applica solo ai soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r) T.U.F.», essendo, per contro, vero il contrario. Difatti, la regola generale è quella dettata dall’art. 25bis, comma 1, TUF, che estende in modo inequivoco la disciplina dettata per i prodotti finanziari, quanto agli obblighi informativi, anche “alla sottoscrizione e al collocamento” di prodotti quali le polizze unit linked emesse da imprese assicurative, e proprio per il loro contenuto (in tutto o in parte, qui non rileva) finanziario, a prescindere da ogni altro dato, soggettivo od oggettivo e senza distinzioni di sorta.

Il secondo comma della disposizione de qua non mira a circoscrivere la portata della regola appena enunciata, ma, contrariamente, attiene al potere di vigilanza della CONSOB relativo a detti prodotti, testualmente finalizzato dalla stessa disposizione agli obiettivi di cui all’art. 5, comma 3, TUF (cui la disposizione rinvia), ossia ad assicurare «la trasparenza e la correttezza dei comportamenti» dei soggetti vigilati, onde garantire «a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria» (così lo stesso art. 5, comma 1, cui il terzo comma rinvia).

Risulta, quindi, evidente che la tecnica di rimando operata dal legislatore assume una valenza eterointegrativa ex art. 1374 c.c., quanto al contenuto negoziale e agli obblighi connessi, limitatamente al primo comma dell’art. 25bis TUFF, mentre il secondo comma si occupa di un tema molto più ampio e diverso, che esula dal contenuto e dalla disciplina del contratto, per assurgere alla tutela (latu sensu intesa) del sistema finanziario nel suo complesso, quanto ai prodotti finanziari in discorso.

D’altra parte, le regole dettate per la vigilanza su banche o intermediari finanziari possano, di per sé incidere, sul contenuto del contratto col risparmiatore[1]. In altri termini, non si tratta affatto di attingere né all’analogia, né, tantomeno, all’interpretazione estensiva, ma di muovere proprio dall’interpretazione letterale della disposizione in parola, che si innesta armonicamente nel sistema.

Se così non fosse, l’art. 25bis, comma 1, TUF, sarebbe davvero connotato da rara illogicità: a prescindere dal fatto che il contenuto tipizzato di un contratto di investimento (nella specie, la polizza unit linked quale prodotto finanziario) e dei suoi adminicula, già intuitivamente, non può certo dipendere dal soggetto che si interfaccia con l’investitore, occorre considerare che gli artt. 21 e 23 TUF hanno indubbia valenza di tutela per quest’ultimo, prevedendosi l’aggravamento informativo e di forma già cennato. Pertanto, a seguire fino in fondo la tesi della ricorrente principale, basterebbe concludere simili contratti solo per il tramite di intermediari assicurativi per escludere la stessa conseguibilità del risultato che invece il legislatore, con il D.lgs. n. 303/2006, ha indiscutibilmente inteso realizzare. Sarebbe, insomma, incompatibile con le finalità del testo unico che la stringente disciplina, a tutela dei fruitori di quel mercato, possa essere elusa sol perché nella concreta collocazione dei prodotti intervenga un soggetto diverso dall’emittente, o comunque da quelli espressamente abilitati.

In definitiva, la tesi del “doppio binario” non regge già su un piano logico pratico, prim’ancora che giuridico, perché la lettura offerta dell’art. 25bis TUF postula un suo contenuto che va ben oltre l’aporia, per assurgere davvero al piano dell’assurdità, «Il che, in tutta franchezza, pare troppo pure in un’epoca – le cui origini sono ben risalenti, in verità – in cui gli interventi del legislatore non sempre si distinguono per particolare chiarezza ed univocità». Touché

 

 

 

 

 

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[1] Si veda, a titolo esemplificativo, in tema operatività di soggetti non iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB nell’ambito del recupero di crediti cartolarizzati, Cass. n. 7243/2024; ma, soprattutto, si veda Cass., Sez. Un., n. 33719/2022, sul tema del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, in motivazione, parr. 8.2 ss. in particolare, anche per richiami.

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