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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 529.

Massima redazionale

L’opposta non ha fornito, né nella fase monitoria, né, tantomeno, nel giudizio a cognizione piena, la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell’esistenza stessa del credito nella misura richiesta.

Non può dirsi bastevole l’estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione crediti, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti.

Stante la contestazione di parte opponente, l’opposta, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacché «la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione»[1]. Inoltre, la Cassazione[2] ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».

Nel caso in esame è presente in atti un documento denominato “contratto di cessione” che in realtà è una proposta di cessione, quindi, priva dell’accettazione. Tra l’altro, non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l’avvenuta cessione. Quest’ultima presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.

Circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto: infatti, nel fascicolo è presente una dichiarazione unilaterale di parte opposta che afferma che il credito oggetto di causa è compreso tra quelli ceduti.

La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Ne è sufficiente l’estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell’avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti. È, quindi, indispensabile che sia allegato l’atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nessun valido documento, al riguardo, è stato depositato. L’opposta non ha provato, quindi, né l’acquisto dei crediti in blocco, né, tantomeno, che il debito degli opponenti facesse eventualmente parte del blocco, non avendo prodotto alcun valido allegato contenente l’identificazione dei rapporti ceduti. In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che l’asserito debito degli opponenti rientri tra quelli oggetto della presunta cessione.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 9768/2016.

[2] Il riferimento è a Cass. n. 3405/2024.

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