Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 5243.
Anno nuovo, principio “vecchio”. Il Tribunale di Bari, con la recentissima (per quanto dello scorso anno; sigh!) sentenza in oggetto, ha riaffermato l’importante principio in tema di decorrenza del termine prescrizionale decennale per il risarcimento del danno da “azioni illiquide”.
Invero, senza soluzione di continuità con i precedenti pronunciamenti, il giudice barese disattende l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, in relazione all’asserito termine quinquennale, in quanto non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale, come noto e come reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità[1], opera il termine decennale. Difatti, secondo orientamento ormai consolidato «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale»[2].
Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso[3]. Ed ancora, «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti“, incensurabile in sede di legittimità»[4].
Orbene, nella vicenda in esame la convenuta ha sostenuto, nella comparsa di costituzione, la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione, perfezionatasi l’1.12.2020. Tuttavia, in forza dei principi di diritto innanzi esposti, non avendo allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell’azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente all’1.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse da CONSOB, la quale ha accertato la violazione da parte dell’Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
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[1] Cfr. Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017.
[2] Cfr. Cass. n. 29328/2024.
[3] Cfr. Cass. n. 14135/2019; Cass. n. 15991/2018.
[4] Cfr. Cass. n. 14662/2016.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it