1 min read

Nota a ACF, 12 novembre 2024, n. 7691.

di Virginia Troianelli

Tirocinante ACF

Nella controversia in esame i ricorrenti, in qualità di eredi del de cuius investitore, contestano l’inadempimento di obblighi informativi gravanti sull’intermediario convenuto, in relazione ad operazioni di acquisto di quote/azioni di OICR.

Il Collegio ha (parzialmente) accolto il ricorso nel merito ritenendo fondata e assorbente di ogni altro profilo valutativo la contestazione di Parte Ricorrente, relativa all’adeguatezza degli investimenti.

In particolare, dalla documentazione complessivamente versata in atti, emerge che l’intermediario ha formalmente operato le valutazioni di adeguatezza al momento dell’investimento, ma le relative risultanze non appaiono coerenti con il profilo effettivo del cliente. Difatti, i suddetti questionari presentano varie incongruenze e, in ogni caso, il profilo attribuito al cliente non può dirsi coerente con le risposte rese e con le caratteristiche soggettive dell’investitore (es. età decisamente avanzata).

Tali evidenze, a parere dell’ACF, sono decisive, nonostante il richiamo operato dal convenuto al principio di auto-responsabilità, secondo il quale il cliente, sottoscrivendo i questionari, assume la piena responsabilità delle informazioni in essi contenute.

In aggiunta, l’Arbitro ha rilevato come criticità sussistono non solo per i questionari di adeguatezza svolti, ma anche per le relative valutazioni. I report di consulenza di volta in volta consegnati al cliente non risultano, infatti, conformi alla disciplina applicabile ratione temporis (art. 41 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018 e art. 54, comma 12, del Regolamento (UE) n. 2017/565). Ai sensi delle norme citate, gli intermediari, quando prestano una consulenza, devono presentare al cliente una relazione dettagliata della consulenza prestata e una spiegazione di come la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, risponda ai suoi obiettivi e alle sue caratteristiche. Nel caso in esame, invece, i report si limitavano ad indicare l’esito positivo dei vari controlli effettuati, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo ( il riferimento è a risposte evasive come “ok” persino per operazioni di reinvestimento, per loro natura particolarmente delicate e che richiedono un’analisi dettagliata dei costi e benefici ex art. 54, co. 11, Regolamento (UE) n. 2017/565).

Alla luce di quanto illustrato, il Collegio ha ritenuto il convenuto responsabile. Quanto alla determinazione del danno risarcibile, l’Arbitro ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29864), secondo cui il risarcimento deve essere liquidato in misura pari alla perdita di valore intervenuta alla data in cui il cliente ha assunto consapevolezza delle irregolarità poste in essere dall’intermediario. Nel caso di specie, la data in cui può ritenersi che i ricorrenti fossero ormai compiutamente consapevoli delle irregolarità addebitate all’Intermediario sia da far coincidere con il giorno in cui è stato trasmesso il reclamo.

Seguici sui social: