Con la recentissima decisione in oggetto, pubblicata nella giornata di ieri, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito il seguente principio di diritto:
«Nel caso di cui all’art. 125-quinquies, comma 1°, T.U.B., il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dall’eventualità che il finanziamento sia stato integralmente rimborsato, anche qualora l’estinzione sia avvenuta dopo la proposizione del ricorso».