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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 13 settembre 2024, n. 9747.

Massima redazionale

Con la recentissima decisione in oggetto, pubblicata nella giornata di ieri, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito il seguente principio di diritto:

«Nel caso di cui all’art. 125-quinquies, comma 1°, T.U.B., il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dall’eventualità che il finanziamento sia stato integralmente rimborsato, anche qualora l’estinzione sia avvenuta dopo la proposizione del ricorso».

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