Nota a Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, 3 settembre 2026, causa C-60/25.
Sommario: 1. La sentenza attesa dal contenzioso italiano sull’Euribor. – 2. Il caso e il rinvio della Corte d’Appello di Cagliari. – 3. Il precedente di Cass. n. 34889/2023: la “prova privilegiata”. – 4. Cass. n. 12007/2024: il primo ridimensionamento dell’automatismo. – 5. L’ordinanza n. 19900/2024 e la rimessione alle Sezioni Unite. – 6. Le Sezioni Unite attendono la Corte di giustizia. – 7. La risposta della CGUE: nessuna propagazione automatica della nullità. – 8. L’efficacia delle decisioni della Commissione e i suoi limiti. – 9. Il vero nodo: quando il mutuo può essere considerato contratto “a valle”? – 10. La questione della validità civilistica della clausola non è necessariamente chiusa. – 11. Le conseguenze probatorie per il contenzioso. – 12. Quale spazio resta per le Sezioni Unite? – 13. Conclusioni.
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1. La sentenza attesa dal contenzioso italiano sull’Euribor.
Con la sentenza del 3 settembre 2026, resa nella causa C-60/25, Livronsa, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene in uno dei più controversi dibattiti sviluppatisi negli ultimi anni nel diritto bancario italiano: quello relativo agli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti di finanziamento indicizzati al parametro.
La questione assume particolare rilievo perché la pronuncia europea si inserisce direttamente nel contrasto formatosi nella giurisprudenza italiana e sul quale la Prima Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, aveva sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite.
Queste ultime, con ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, avevano poi ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso proprio in considerazione del rinvio pregiudiziale già disposto dalla Corte d’Appello di Cagliari alla Corte di giustizia.
La sentenza Livronsa rappresenta dunque un passaggio destinato ad incidere direttamente sulla soluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite.
La conclusione della Corte europea può essere sintetizzata in un principio fondamentale:
l’accertamento, da parte della Commissione europea, di un’intesa anticoncorrenziale relativa alla manipolazione dell’Euribor non determina automaticamente la nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che utilizzano tale indice.
Ma il significato della decisione non si esaurisce in questa affermazione.
La Corte, infatti, distingue la nullità direttamente derivante dall’art. 101, par. 2, TFUE dalle ulteriori conseguenze che l’ordinamento nazionale può riconnettere all’intesa anticoncorrenziale nei rapporti contrattuali.
Ed è proprio su questo secondo terreno che sembra destinato a concentrarsi il futuro contenzioso.
2. Il caso e il rinvio della Corte d’Appello di Cagliari.
La controversia riguardava un contratto di mutuo fondiario il cui tasso variabile era determinato mediante riferimento all’Euribor.
Nel giudizio era stata prospettata la nullità della relativa clausola in ragione delle decisioni con cui la Commissione europea aveva accertato condotte anticoncorrenziali nel settore degli Euro Interest Rate Derivatives (EIRD).
La Corte d’Appello di Cagliari ha quindi interrogato la Corte di giustizia sugli effetti che la violazione dell’art. 101 TFUE può produrre sui singoli contratti stipulati dagli utilizzatori finali e, in particolare, sulla possibilità che tali effetti riguardino non soltanto il mercato dei derivati oggetto dell’accertamento della Commissione, ma anche gli altri rapporti giuridici nei quali sia stato utilizzato l’Euribor interessato dall’intesa.
Il quesito tocca il nucleo stesso del problema: fino a che punto l’illecito anticoncorrenziale “a monte” può propagare i propri effetti sul contratto bancario “a valle”?
3. Il precedente di Cass. n. 34889/2023: la “prova privilegiata”.
Il dibattito italiano aveva ricevuto un impulso decisivo con l’ordinanza della Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023.
La pronuncia aveva attribuito particolare rilievo alle decisioni della Commissione europea, considerate “prova privilegiata” dell’intesa manipolativa, affermando la possibile rilevanza dell’accertamento ai fini della domanda di nullità dei tassi manipolati e della conseguente rideterminazione degli interessi.
Particolarmente significativa era stata l’affermazione secondo cui il divieto antitrust può investire anche il contratto o negozio a valle che costituisca applicazione dell’intesa illecita conclusa a monte.
Quella pronuncia aveva aperto la strada ad un consistente contenzioso volto a sostenere la nullità delle clausole Euribor anche nei contratti stipulati con banche estranee all’intesa sanzionata.
Ma proprio l’estensione di tale principio aveva sollevato rilevanti interrogativi.
È sufficiente che un contratto utilizzi l’Euribor per poter essere considerato contratto “a valle” dell’intesa?
Oppure è necessario dimostrare un collegamento funzionale tra l’accordo anticoncorrenziale e il singolo contratto?
4. Cass. n. 12007/2024: il primo ridimensionamento dell’automatismo.
La Terza Sezione è tornata sulla questione con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, introducendo una distinzione decisiva.
Secondo tale pronuncia, i mutui contenenti clausole indicizzate all’Euribor, stipulati da soggetti estranei alle pratiche illecite, non possono essere considerati automaticamente contratti stipulati in applicazione dell’intesa.
Per configurare tale rapporto sarebbe necessario dimostrare la conoscenza dell’intesa da parte di almeno uno dei contraenti e l’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato della pratica anticoncorrenziale.
Veniva quindi esclusa una nullità antitrust fondata sulla sola presenza dell’Euribor nel contratto.
La stessa sentenza, tuttavia, individuava un diverso possibile terreno di rilevanza dell’alterazione del parametro.
La Cassazione ammetteva infatti, in presenza dei relativi presupposti probatori, la possibilità di interrogarsi sulla parziale nullità della clausola per impossibilità di determinazione dell’oggetto, qualora fosse provato che il parametro concretamente utilizzato fosse stato effettivamente alterato dalle pratiche manipolative.
Si delineavano così due piani distinti:
a) la nullità derivante dal collegamento del contratto con l’intesa anticoncorrenziale;
b) la possibile rilevanza civilistica dell’alterazione del parametro utilizzato per determinare la prestazione.
Una distinzione che assume oggi particolare importanza alla luce della sentenza Livronsa.
5. L’ordinanza n. 19900/2024 e la rimessione alle Sezioni Unite.
Il contrasto interpretativo ha condotto la Prima Sezione della Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024, a rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Due erano, in particolare, i problemi individuati.
Il primo riguardava la qualificazione del mutuo indicizzato all’Euribor come contratto “a valle” dell’intesa restrittiva della concorrenza.
La Corte si chiedeva se fosse sufficiente il riferimento contrattuale al parametro oppure se fosse necessario un vero e proprio collegamento funzionale, tale da consentire di affermare che il contratto costituisse lo sbocco dell’intesa e fosse essenziale alla realizzazione dei suoi effetti.
Il secondo quesito riguardava invece la sorte della clausola qualora il parametro fosse stato alterato da condotte illecite di terzi.
In particolare, la Cassazione chiedeva se tale circostanza potesse determinare la nullità della clausola per indeterminabilità dell’oggetto oppure se dovesse essere ricondotta ad altri rimedi, quali quelli relativi alla formazione della volontà contrattuale o alla responsabilità risarcitoria.
È significativo osservare come entrambi i problemi rimangano centrali anche dopo la decisione europea.
6. Le Sezioni Unite attendono la Corte di giustizia.
Con ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno preso atto del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Cagliari.
La questione sottoposta alla Corte europea coincideva infatti, almeno in parte, con quella sottoposta al massimo consesso della Cassazione: stabilire se dalla violazione dell’art. 101 TFUE discendessero effetti sui contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti fossero limitati al mercato dei derivati oppure potessero interessare tutti i rapporti che avevano utilizzato l’Euribor oggetto dell’intesa.
Le Sezioni Unite hanno pertanto rinviato la causa a nuovo ruolo.
La sentenza del 3 settembre 2026 fornisce oggi la risposta europea che la Cassazione aveva deciso di attendere.
7. La risposta della CGUE: nessuna propagazione automatica della nullità.
Il primo punto fermo posto dalla sentenza Livronsa riguarda l’art. 101, par. 2, TFUE.
La nullità prevista dal diritto dell’Unione colpisce gli accordi e le decisioni vietati dall’art. 101, par. 1.
Da ciò, tuttavia, non consegue automaticamente la nullità di qualsiasi contratto nel quale sia stato utilizzato un parametro interessato dalla condotta anticoncorrenziale.
Nel caso esaminato dalla Corte emergono due elementi determinanti.
Il contratto di mutuo è stato concluso da soggetti estranei all’intesa.
Inoltre, esso appartiene a un mercato diverso rispetto a quello interessato dall’infrazione accertata dalla Commissione, relativo agli EIRD.
La mera utilizzazione dell’Euribor non è quindi sufficiente a trasformare il mutuo in un contratto attuativo dell’intesa.
Il punto appare particolarmente significativo rispetto al dibattito italiano: non esiste una nullità antitrust “per contagio” fondata sul solo impiego del medesimo indice.
8. L’efficacia delle decisioni della Commissione e i suoi limiti.
La Corte affronta quindi l’art. 16, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1/2003.
La disposizione impone ai giudici nazionali di non adottare decisioni incompatibili con una precedente decisione della Commissione.
Ma il carattere vincolante dell’accertamento deve essere letto entro il perimetro dell’infrazione effettivamente constatata.
Il giudice nazionale non può pertanto mettere nuovamente in discussione l’esistenza della pratica anticoncorrenziale nei limiti nei quali essa è stata accertata.
Ciò non significa, però, che possa attribuire alla decisione della Commissione effetti che essa non ha accertato.
In particolare, l’accertamento relativo al mercato dei derivati non equivale all’accertamento della nullità delle clausole contenute nei mutui bancari.
La decisione della Commissione costituisce quindi un elemento vincolante quanto all’esistenza e alla portata dell’infrazione, ma non una fonte automatica di invalidità di ogni contratto che abbia utilizzato l’Euribor.
9. Il vero nodo: quando il mutuo può essere considerato contratto “a valle”?
È probabilmente questo il punto sul quale la sentenza europea avrà maggiore influenza sulle future Sezioni Unite.
La CGUE attribuisce rilievo alla circostanza che il contratto non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale.
La nozione di contratto “a valle” non può quindi essere costruita sulla mera successione logica:
intesa sull’Euribor → utilizzo dell’Euribor → nullità del mutuo.
Occorre qualcosa di ulteriore.
Deve esistere un collegamento giuridicamente rilevante tra l’intesa anticoncorrenziale e il contratto.
Sotto questo profilo, la sentenza europea sembra avvicinarsi alla questione formulata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 19900/2024: occorre verificare se il contratto costituisca effettivamente lo sbocco dell’intesa vietata e concorra alla realizzazione dei suoi effetti.
La mera indicizzazione all’Euribor non soddisfa, da sola, questa condizione.
10. La questione della validità civilistica della clausola non è necessariamente chiusa.
È necessario evitare una lettura eccessivamente estensiva della pronuncia.
Dalla sentenza non sembra potersi ricavare il principio secondo cui tutte le clausole Euribor debbano considerarsi necessariamente valide.
La Corte esclude una determinata conseguenza: la nullità automatica discendente dall’art. 101 TFUE e dalla decisione della Commissione.
Rimane distinto il problema degli effetti che l’ordinamento nazionale può attribuire all’alterazione del parametro nel singolo rapporto.
Ed è qui che torna ad assumere rilievo il secondo quesito posto dall’ordinanza n. 19900/2024.
Qualora venga dimostrato che il parametro concretamente utilizzato per determinare gli interessi sia stato effettivamente alterato, occorrerà ancora stabilire quali conseguenze tale circostanza possa produrre secondo le categorie del diritto civile nazionale.
Il problema può allora spostarsi dalla nullità antitrust verso la disciplina:
- della determinabilità dell’oggetto;
- dell’integrazione del contratto;
- dei vizi della formazione del consenso, ove ne ricorrano i presupposti;
- della responsabilità e del danno.
La sentenza europea, dunque, restringe significativamente il primo percorso, ma non risolve necessariamente tutti gli altri.
11. Le conseguenze probatorie per il contenzioso.
La conseguenza più immediata di Livronsa riguarda probabilmente l’onere di allegazione e prova.
Non sembra più sufficiente produrre la decisione della Commissione e il contratto contenente il riferimento all’Euribor per sostenere la nullità della clausola.
La parte che intenda contestare il contratto dovrà costruire una domanda maggiormente individualizzata, verificando:
il periodo interessato dalla manipolazione, la concreta modalità di indicizzazione prevista dal contratto, l’effettiva incidenza dell’alterazione sul parametro applicato, il rapporto tra il contratto e l’intesa e, soprattutto, il fondamento giuridico dello specifico rimedio richiesto.
La distinzione tra prova dell’illecito anticoncorrenziale e prova delle conseguenze dell’illecito sul singolo rapporto diventa, in questa prospettiva, essenziale.
La decisione della Commissione può assolvere la prima funzione nei limiti del suo contenuto.
Non sostituisce automaticamente la seconda.
12. Quale spazio resta per le Sezioni Unite?
La pronuncia della Corte di giustizia non rende superfluo l’intervento delle Sezioni Unite.
Al contrario, ne delimita il terreno.
Sul versante europeo viene chiarito che l’art. 101 TFUE non consente di far discendere automaticamente dall’intesa la nullità dei mutui indicizzati all’Euribor stipulati da soggetti estranei e non funzionalmente collegati alla condotta anticoncorrenziale.
Resta però da definire, secondo il diritto nazionale, quali conseguenze possano derivare dall’eventuale alterazione del parametro concretamente utilizzato nel rapporto.
Le Sezioni Unite saranno quindi chiamate, presumibilmente, a ricomporre i diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità e a chiarire almeno tre aspetti:
quando possa configurarsi un autentico contratto “a valle”; quale rilevanza civilistica abbia l’alterazione dell’Euribor ad opera di terzi; quale sia il rimedio concretamente esperibile dal mutuatario.
È su questi profili, più che sulla mera esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, che si giocherà la fase successiva del contenzioso.
13. Conclusioni.
La sentenza Livronsa segna certamente una svolta nel contenzioso sull’Euribor, ma sarebbe riduttivo interpretarla come la definitiva chiusura di ogni contestazione relativa ai mutui indicizzati.
La Corte di giustizia esclude un automatismo:
la manipolazione dell’Euribor accertata dalla Commissione non comporta, per ciò solo, la nullità di tutte le clausole contrattuali che richiamano quel parametro.
Il mutuo stipulato da soggetti estranei all’intesa non diviene automaticamente un contratto “a valle” per il semplice fatto di utilizzare l’Euribor.
Allo stesso tempo, però, la decisione europea non elimina il problema degli effetti che l’alterazione del parametro può produrre sul singolo rapporto secondo il diritto nazionale.
Dopo Livronsa, pertanto, il baricentro della controversia cambia.
Dalla prova dell’intesa si passa alla prova del collegamento e dell’incidenza concreta dell’intesa sul contratto.
È questo, probabilmente, il principio destinato ad assumere maggiore rilevanza nella prossima decisione delle Sezioni Unite e nella futura evoluzione del contenzioso bancario italiano sull’Euribor.
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