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di Vincenzo Lembo

Avvocato

Sommario: 1. Premessa – 2. I nuovi doveri di comportamento e il principio di non discriminazione – 3. La trasparenza come qualità sostanziale dell’informazione – 4. Informazioni generali, informazioni personalizzate e chiarimenti adeguati – 5. La nuova disciplina della pubblicità del credito – 6. Merito creditizio e prevenzione del sovraindebitamento – 7. Accesso alle banche dati e contenuto dei contratti – 8. Attuazione e regime transitorio – 9. Considerazioni conclusive.

 

1. Premessa.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, si inserisce nel processo di adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2011 alle nuove disposizioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformità alla direttiva (UE) 2023/2225[1].

Il provvedimento incide su più snodi centrali della tutela del consumatore, tra i quali i doveri di comportamento degli operatori, la qualità dell’informazione, la pubblicità, la fase precontrattuale, la verifica del merito creditizio, l’accesso alle banche dati e il coordinamento temporale del nuovo assetto.

Il presente commento si sofferma, pertanto, sui principali profili che emergono dal testo del decreto, distinguendo tra le innovazioni che risultano già sufficientemente definite sul piano normativo e quelle rispetto alle quali il provvedimento, pur delineando la direzione dell’intervento, rimette alla successiva disciplina della Banca d’Italia la concreta definizione delle modalità applicative.

Dalla lettura complessiva del decreto pare emergere un rafforzamento della tutela del consumatore non soltanto sul piano degli obblighi informativi, ma anche sotto il profilo della correttezza dei comportamenti degli operatori e della concessione responsabile del credito.

 

2. I nuovi doveri di comportamento e il principio di non discriminazione.

Tra le innovazioni di maggiore rilievo si colloca l’inserimento, nell’art. 1 del decreto del 2011, di un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il finanziatore e l’intermediario del credito devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo modalità rimesse alla Banca d’Italia[2].

La disposizione è importante perché non introduce soltanto una clausola generale di condotta ma attribuisce a tali doveri una funzione espressamente protettiva della posizione del consumatore.

Il medesimo comma afferma inoltre che finanziatori e intermediari devono astenersi dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte di consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti alla cittadinanza, al luogo di residenza o ad altre situazioni menzionate dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ferma restando la possibilità di offrire condizioni differenti quando esse siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

La disposizione assume un rilievo centrale per almeno due ragioni. Da un lato, rende espressa una matrice di tutela che nel previgente assetto non risultava enunciata con eguale nettezza nel testo del decreto del 2011; dall’altro, circoscrive il divieto di discriminazione in modo non assoluto, ammettendo differenziazioni sorrette da criteri oggettivi.

 Il decreto precisa altresì che i finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività, clausola che impedisce di trasformare il principio di non discriminazione in un obbligo generalizzato di offerta.

 

3. La trasparenza come qualità sostanziale dell’informazione.

Un secondo profilo di riforma riguarda la qualità dell’informazione dovuta al consumatore.

Il decreto sostituisce l’inciso dell’art. 1, comma 2, chiarendo che le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore sono resi gratuitamente. La gratuità viene dunque elevata a carattere espressamente normativo della relazione informativa[3].

Il nuovo testo del comma 3 dello stesso articolo compie un passo ulteriore, stabilendo che, quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni relative a struttura e contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalità che assicurino leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale e logicità di struttura, oltre alla coerenza con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi, inoltre, i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva (UE) 2019/882.

Il dato normativo è significativo perché segnala un’evoluzione della trasparenza da mero obbligo di consegna o messa a disposizione di dati verso una nozione sostanziale di comprensibilità. L’informazione non è considerata adeguata per il solo fatto di esistere ma deve essere costruita secondo criteri di intellegibilità del testo e di adeguatezza del mezzo.

Sotto questo profilo, il decreto sembra attribuire rilievo non solo al contenuto, ma anche alla forma comunicativa.

 

4. Informazioni generali, informazioni personalizzate e chiarimenti adeguati.

L’art. 5 del decreto del 2011, come novellato, dispone che la Banca d’Italia definisca, ai sensi degli artt. 123-bis e 124 TUB e in conformità alla direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l’elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Il decreto aggiunge che le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche[4].

Pur trattandosi di una disposizione largamente attuativa, il suo significato di sistema è chiaro: la fase precontrattuale viene articolata in un doppio livello informativo, generale e personalizzato, con la finalità di porre il consumatore in condizione di orientarsi dapprima nell’offerta e poi nella concreta operazione.

Il comma 2 dello stesso art. 5, inoltre, viene modificato nel senso di precisare che i chiarimenti devono porre il consumatore nelle condizioni di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti. L’adeguatezza non riguarda dunque solo il credito in sé, ma si estende ai servizi che ne accompagnano la commercializzazione.

Il nuovo comma 3 esclude però l’obbligo di fornire tali chiarimenti nel caso di dilazioni del pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore.

Questo elemento merita di essere segnalato, perché il decreto differenzia chiaramente il regime dell’informazione e dei chiarimenti nella fisiologia del rapporto rispetto alle ipotesi di rinegoziazione o agevolazione collegate a situazioni di difficoltà del debitore.

 

5. La nuova disciplina della pubblicità del credito.

La sostituzione integrale dell’art. 4 del decreto del 2011 rappresenta una delle parti più compiute e direttamente commentabili del nuovo intervento[5].

Il nuovo testo stabilisce anzitutto che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono includere un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente.

Già questa scelta lessicale denota un’impostazione precisa: la comunicazione commerciale del credito non può essere neutra rispetto al rischio di sottovalutazione del costo dell’indebitamento.

Quando la pubblicità riporta il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito, devono essere indicate le informazioni di base di cui all’art. 123, comma 1, TUB; quando invece tali elementi non compaiono, si applica l’art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.

Lo stesso articolo precisa che le informazioni di base devono essere riportate in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole; devono essere espresse in maniera chiara, concisa ed evidenziata; devono essere precisate mediante un esempio rappresentativo; devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili; e devono essere chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito[6].

Particolarmente rilevante è la previsione per cui, nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari, nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG. La norma, per come formulata, attribuisce al TAEG una centralità percettiva, oltre che informativa, nell’economia del messaggio pubblicitario. Non basta quindi che il TAEG sia presente: esso non può essere marginalizzato da altri dati più attrattivi.

L’art. 4 richiede inoltre che la pubblicità consenta al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l’intermediario del credito; che identifichi chiaramente le condizioni promozionali temporanee; e che, quando non sia possibile fornire l’importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, indichi un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito disponibile.

Ancora più significativa è la tipizzazione dei messaggi vietati[7].

Il decreto proibisce la pubblicità dei prodotti di credito che incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; quella che precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; e quella che suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

Questa elencazione evidenzia che il decreto intende contrastare non soltanto l’incompletezza informativa, ma anche la costruzione di una narrazione pubblicitaria distorsiva del credito. Il credito non può essere rappresentato come rimedio generalizzato alla fragilità finanziaria del consumatore, né come strumento neutro rispetto all’indebitamento pregresso, né come mezzo di incremento del benessere economico in senso lato.

 

6. Merito creditizio e prevenzione del sovraindebitamento.

L’altra grande area di intervento riguarda la verifica del merito creditizio.

Il nuovo art. 6, comma 1, prevede che, prima della conclusione del contratto di credito, i finanziatori svolgano una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell’interesse di quest’ultimo, al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela[8].

La formulazione è particolarmente densa.

In primo luogo, la valutazione deve essere “approfondita”, con una qualificazione che segnala un rafforzamento dell’intensità del controllo richiesto.

In secondo luogo, il decreto afferma espressamente che la verifica avviene anche nell’interesse del consumatore: il merito creditizio non è quindi trattato soltanto come strumento di tutela del finanziatore o di contenimento del rischio d’impresa, ma anche come presidio contro l’accesso irresponsabile al credito.

In terzo luogo, la norma collega in modo diretto la valutazione del merito creditizio alla prevenzione del sovraindebitamento, rendendo esplicita una finalità che il testo normativo pone sullo stesso piano dell’esigenza di evitare pratiche di concessione del credito non responsabili.

Il decreto precisa poi che restano ferme, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio del merito di credito dei clienti, dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori.

La disposizione, quindi, coordina il piano della tutela del consumatore con quello della stabilità e della corretta gestione dell’intermediario, senza sovrapporli.

Il nuovo comma 1-bis demanda alla Banca d’Italia la specificazione dei fattori pertinenti per la verifica di cui all’art. 124-bis, comma 1, TUB, nonché delle modalità e delle condizioni del suo svolgimento, assicurando coerenza con le disposizioni europee e coordinamento con le disposizioni prudenziali. Anche qui il dato di immediato interesse è il principio: il decreto stabilisce il significato e la funzione della valutazione, mentre il dettaglio applicativo resta affidato alla disciplina attuativa.

 

7. Accesso alle banche dati e contenuto dei contratti.

Il decreto modifica anche l’art. 7 del testo del 2011 in materia di accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito[9].

L’accesso è consentito ai finanziatori di altri Stati membri dell’Unione europea, che intendono acquisire informazioni su consumatori che abbiano richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori italiani; il decreto precisa che devono essere praticate condizioni equivalenti quanto a costi, qualità del servizio, modalità di fruizione e quantità e tipologia delle informazioni fornite.

Lo stesso articolo chiarisce che tale disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Si tratta di una precisazione rilevante, che delimita espressamente l’ambito oggettivo del principio di accesso non discriminatorio[10].

Quanto al contenuto dei contratti, il nuovo art. 8 si limita, allo stato, a prevedere che la Banca d’Italia specifichi le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità all’art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225[11].

 

8. Attuazione e regime transitorio.

L’art. 2 del decreto stabilisce infatti che la Banca d’Italia detti le disposizioni di attuazione del provvedimento, anche al fine di coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori rispetto a quella già adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003 e del decreto del 3 febbraio 2011[12].

Finanziatori e intermediari del credito devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026; se però le disposizioni della Banca d’Italia entreranno in vigore dopo tale data, l’adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore. Fino alla scadenza del termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni previgenti del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e della Banca d’Italia

Per i contratti in corso al momento della scadenza del termine di adeguamento, il nuovo decreto e le disposizioni della Banca d’Italia si applicano in conformità all’art. 47 della direttiva (UE) 2023/2225 e nei limiti ivi previsti; per i restanti aspetti, tali contratti continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni di attuazione del Capo II del TUB vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Il regime transitorio conferma che il provvedimento non produce un effetto di sostituzione immediata e integrale del quadro previgente ma costruisce un passaggio graduale, nel quale la piena operatività del nuovo assetto risulta destinata ad avvenire solo con il completamento delle disposizioni di Banca d’Italia.

 

9. Considerazioni conclusive.

Traendo le conclusioni da quanto sin qui esaminato, i profili maggiormente rilevanti del decreto CICR 9 luglio 2026 possono essere ricondotti, in particolare, a quattro direttrici.

Anzitutto, il decreto rafforza il quadro dei doveri di comportamento gravanti su finanziatori e intermediari, rendendo espliciti i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza e introducendo, al contempo, un espresso divieto di discriminazione nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea.

In secondo luogo, la trasparenza viene concepita non più soltanto come un adempimento formale, ma come una qualità sostanziale dell’informazione resa al consumatore, attraverso il richiamo ai requisiti di gratuità, leggibilità, semplicità, chiarezza e accessibilità.

In terzo luogo, assume particolare rilievo la nuova disciplina della pubblicità relativa ai contratti di credito, significativamente rafforzata mediante l’introduzione di avvertenze obbligatorie, la centralità attribuita al TAEG e una più puntuale tipizzazione delle modalità comunicative vietate.

Infine, la verifica del merito creditizio viene espressamente ricondotta anche alla finalità di prevenzione del sovraindebitamento, assumendo così una funzione che non si esaurisce nella tutela dell’interesse del finanziatore, ma si estende alla protezione dello stesso consumatore.

Resta fermo che una parte non secondaria del nuovo assetto regolatorio è rimessa alle future disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, dalle quali dipenderà in concreto la definizione di alcuni degli obblighi introdotti dal decreto. Tale profilo, tuttavia, non attenua la portata complessiva della riforma.

Il tratto distintivo del nuovo intervento regolatorio appare, infatti, essere quello di orientare la disciplina del credito ai consumatori verso un modello nel quale assumono crescente rilievo la responsabilizzazione degli operatori, la qualità sostanziale della comunicazione e la prevenzione dei rischi connessi alla concessione del credito.

In questa prospettiva, il decreto non sembra limitarsi a introdurre nuovi adempimenti, ma riflette un più ampio processo di evoluzione della disciplina del credito al consumo, nel quale trasparenza, correttezza e valutazione responsabile del merito creditizio vengono progressivamente a costituire elementi centrali del rapporto tra professionista e consumatore.

 

 

 

 

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[1] Decreto CICR del 9 luglio 2026: “Considerata la necessità di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformità alla direttiva (UE) 2023/2225, e di adeguare la disciplina di trasparenza alle innovazioni intervenute successivamente;”.

[2] Art. 1, comma 1, lett. a), n. 2: “1-bis. Il finanziatore e l’intermediario del credito: a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività”.

[3] Art. 1, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4: “Le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, previsti dalla presente sezione sono resi gratuitamente»; «Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalita’ che assicurano leggibilita’ grafica, semplicita’ sintattica, chiarezza lessicale, logicita’ di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilita’ previsti dalla direttiva (UE) 2019/882.”.

[4] Art. 1, comma 1, lett. e): “1. Ai sensi degli articoli 123-bis e 124 del TUB, la Banca d’Italia definisce, in conformita’ degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalita’ di messa a disposizione e l’elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche.»; «L’obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita’ agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 4, del TUB.»; «5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall’art. 59-quinquies del codice del consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225.”.

[5] Art. 1, comma 1, lett. d): “1. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente.”

[6] Art. 1, comma 1, lett. d): “2. Le informazioni di base:

a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole;

b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l’importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il piu’ possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato;

c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicita’, come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce puo’ avere maggiore evidenza del TAEG;

d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito.”.

[7] Art. 1, comma 1, lett. d): “5. E’ vietata la pubblicita’ dei prodotti di credito che:

a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o puo’ migliorare il tenore di vita del consumatore.”.

[8] Art. 1, comma 1, lett. f): “1. Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell’interesse di quest’ultimo…»; «1-bis. La Banca d’Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all’art. 124-bis, comma 1, del TUB nonche’ le modalita’ e le condizioni per il suo svolgimento…”.

[9] Art. 1, comma 1, lett. g): “2. L’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli articoli 120-undecies.1 e 125 del TUB, e’ consentito ai finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.”.

[10] Art. 1, comma 1, lett. g): “3-bis. Il presente articolo non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in conformità all’art. 125, comma 1-ter, del TUB.”.

[11] Art. 1, comma 1, lett. h): “Art. 8 (Contratti). – 1. Ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d’Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformita’ dell’art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225.”.

[12] Art. 2: “1. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto, anche al fine di coordinare e aggiornare la disciplina sul credito ai consumatori rispetto a quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dal decreto ministeriale del 3 febbraio 2011. 2. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se le disposizioni della Banca d’Italia previste dal comma 1 entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni. 3. Fino alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e della Banca d’Italia vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente delibera… 4. Ai contratti in corso al momento della scadenza del termine di cui al comma 2 e ancora in essere a tale data, le disposizioni del presente decreto e le disposizioni della Banca d’Italia previste dal comma 1 si applicano in conformità dell’art. 47 della direttiva (UE) 2023/2225 e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di attuazione del Capo II del TUB vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.”.

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