Nota a Trib. Fermo, 4 ottobre 2024.
Il Tribunale di Fermo con ordinanza del 04 ottobre 2024 in accoglimento di un reclamo proposto dagli esecutati ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare. A fondamento delle decisione il Tribunale ha statuito che, come sostenuto dai reclamanti, la creditrice opposta non appare, alla luce degli elementi disponibili, aver fornito la prova in ordine all’acquisizione del credito perseguito in via esecutiva.
Ed invero – in disparte la questione concernente l’idoneità, in presenza di contestazioni relative alla esistenza stessa del contratto di cessione di crediti in blocco, del relativo avviso di cessione a provare l’esistenza del sottostante negozio traslativo – si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi inidoneo al fine di ritenere la creditrice opposta aver acquisito il credito per cui è causa il depositato avviso di cessione a suo favore di crediti in blocco. Ed infatti, risultano depositati dai reclamanti ulteriori tre avvisi (cfr. ALL B doc. 5 fascicolo parte reclamante) – peraltro precedenti rispetto a quello riferibile alla creditrice opposta – di acquisizione da parte di altrettanti soggetti di crediti potenzialmente ricomprendenti (giudizio invero neppure contestato in questa sede dalla reclamata) quello per cui è controversia, di modo che l’ avviso di cessione di crediti a favore della creditrice opposta non appare, nel caso di specie, assumere rilevanza in ordine alla prova circa l’effettiva
acquisizione da parte della stessa del credito perseguito in via esecutiva. Né, a fronte di tale incertezza relativamente a quale, tra le differenti cessioni, abbia incluso il predetto credito, pare al Collegio potersi sopperire, nel caso di specie, attraverso l’elenco, depositato dalla reclamata (cfr. doc. n. 3, seconda parte, memoria difensiva di parte reclamata) – e richiamato nel suddetto avviso di cessione di crediti a favore di essa -, contenente combinazioni numeriche riferibili a posizioni debitorie ad essa cedute, e ciò anche in ragione della mancanza di specificazioni (che consentano al Collegio di riscontrare quanto sostenuto), in ordine alla riconducibilità del credito per cui è causa ad una delle predette combinazioni numeriche.
Residuano dunque, quali ulteriori elementi indicati dalla creditrice opposta a comprova della acquisizione da parte di essa del credito perseguito in via esecutiva, il possesso e la disponibilità da parte sua del titolo esecutivo nonché la dichiarazione di cessione a suo favore del credito per cui è causa effettuata dall’originaria creditrice (cfr. doc. n. 3, seconda parte, memoria parte reclamata).
Ebbene, quanto al primo elemento, sebbene vada rimarcato che lo stesso sia senz’altro idoneo a costituire un elemento presuntivo, valorizzabile insieme ad altri, in ordine alla effettiva cessione del credito a favore del soggetto in possesso del titolo esecutivo che consacri detto credito (cfr. art. 1262 c.c.), va osservato che, nel caso di specie, da un lato, la creditrice opposta non ha circostanziato l’allegata circostanza, non potendo pertanto ricavarsi dalla stessa, già in via di allegazione, una presunzione “grave” e “precisa” in ordine alla cessione in suo favore della posizione attiva controversa, da altro lato e come evidenziato dai reclamanti, che il titolo esecutivo
risulta per contro depositato, per mezzo della originaria creditrice, nel processo di esecuzione, e non già essere nel possesso e nella disponibilità della creditrice opposta.
Alla luce di tutto quanto detto non sembra dunque essere sufficiente, per ritenere provata, in assenza del relativo contratto, la cessione del credito per cui è causa a favore della creditrice opposta, la sola dichiarazione della originaria creditrice, atteso che tale elemento – il cui valore è indiziario – non è concordabile allo stato, ai sensi dell’art. 2729 c.c. e per le ragioni anzidette, con altri elementi con efficacia presuntiva.
Tale pronuncia si pone in linea con l’orientamento della suprema Corte secondo cui “In tema di cessioni di credito in blocco ex art. 58 Tub la pubblicazione contestuale di tre cessioni di crediti in blocco con tre soggetti diversi da parte del medesimo cessionario, aventi contenuto perfettamente identico, tutte pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nella stessa giornata, rende inattendibile la pubblica-zione per cui sussiste un vizio di motivazione della decisione ove il giudizio di merito affermi che non vi fosse incertezza sui rapporti oggetto della cessione e non espliciti le ra-gioni per le quali ritenga la legittimazione di un cessionario”[1].
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[1] Cfr. Cass. n. 20739/2022.
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