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Nota a Trib. Pordenone, 27 agosto 2024, n. 520.

Massima redazionale

Le clausole floor e cap sono clausole eventualmente inserite in un contratto di mutuo, che hanno la finalità di stabilire i confini del tasso di interesse entro un tetto minimo (floor) o massimo (cap); segnatamente: la clausola floor stabilisce, fin dal momento della stipula, il tasso al di sotto del quale la rata di un mutuo non potrà scendere; la clausola cap, per converso, prevede un tasso massimo oltre il quale una rata di mutuo non può salire.

Della clausola floor è stato statuito[1] che «non può non darsi seguito a quanto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una opzione floor, e dunque un contratto derivato. Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell’ indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interesse minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l’evento condizionante è la fluttuazione dell’ indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l’evento condizionato è la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall’art. 1353 c.c (Cass. Sez. U.23 febbraio 2023, n.5657, in motivazione, par. 5.6.3)».

Si osserva, poi, che l’art. 1341, comma 2, c.c. contiene un elenco tassativo delle ipotesi di clausole vessatorie e tra queste non rientra l’eventuale inserimento in un contratto della clausola floor. La Corte d’Appello di Milano[2] ha considerato nulla la clausola floor in assenza di una correlativa clausola cap, per eccessivo vantaggio a favore dell’istituto di credito. Pur tuttavia, nel contratto di mutuo oggetto di causa è presente oltre che una clausola floor a favore della opposta, anche una clausola cap a favore della opponente; non si è, quindi, verificata una situazione di significativo squilibrio tra le parti, dato che, come affermato dalla stessa Corte territoriale nella sentenza summenzionata, tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica che non è sindacabile dal Giudice (articolo 34 cod. cons.), ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto; lo squilibrio che giuridicamente rileva nella fattispecie in esame non è, infatti, quello economico, ma soltanto quello normativo.

Si osserva, infine, che la speciale disciplina protezionistica prevista dal Codice del Consumo Italiano si applica, come è noto ed è stato già esposto, a favore dei consumatori, i quali, tuttavia, possono essere soltanto delle persone fisiche (art. 3 cod. cons.); nel caso de quo, mutuatario è una persona giuridica (nello specifico, una società a responsabilità limitata); pertanto, non può essere ritenuto destinatario della speciale tutela prevista dalla normativa tanto nazionale, tanto dell’Unione Europea, alla quale la Corte d’Appello di Milano ha fatto esplicito richiamo e basato la propria decisione.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 5151/2024.

[2] Il riferimento è a App. Milano, Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, 22 settembre 2022, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del Risparmio.

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