Nota a App. Roma, Sez. II, 15 aprile 2026, n. 3183.
La pronuncia qui in commento trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale e i due fideiussori richiesto e concesso per ingiungere il saldo di un mutuo chirografario.
Le doglianze degli opponenti gradatamente sono:
- la nullità di tale contratto di mutuo, con conseguente nullità delle fideiussioni, alla luce dell’inserimento in esso di una clausola “floor”, che doveva ritenersi abusiva e vessatoria in quanto inserita senza una congrua contrattualizzazione e trasparenza da parte della banca.
- la nullità di tale contratto di mutuo giusta l’assenza di causa in concreto, atteso che la banca, attraverso l’imposizione alla società dell’apertura di uno specifico conto corrente sul quale far confluire la somma mutuata, di fatto imponeva alla società l’utilizzo di tale somma per estinguere precedenti posizioni debitorie.
- La contestazione del quantum oggetto di decreto ingiuntivo, a fronte dell’indeterminatezza dei tassi applicati e della mancata indicazione, in contratto, del TAEG e del TAE, che rendeva pertanto necessario l’espletamento di apposita C.T.U. contabile al fine di rideterminare il saldo del dare avere tra le parti in applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 1284 c.c
In primo grado il Tribunale di Viterbo rigettava l’opposizione e, pertanto, la sentenza veniva appellata. La Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi sul punto rigettava il gravame per i seguenti motivi.
La tenuta della clausola floor.
La clausola floor è una pattuizione tipica dei mutui a tasso variabile che fissa un limite minimo al tasso di interesse. Le disposizioni della Banca d’Italia (Provvedimento 29 luglio 2009 e Comunicazione 7 aprile 2016) ne impongono la chiara indicazione nei contratti, vietando soglie non pubblicizzate.
Tale clausola è stata particolarmente attenzionata dalla disciplina consumeristica (Direttiva 93/13/CEE) che ha escluso dal controllo di vessatorietà le clausole relative all’oggetto principale o al corrispettivo, se chiare e comprensibili; orientamento confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea[1]. In linea con ciò, la giurisprudenza di merito[2] italiana prevalente qualifica la clausola floor come elemento del corrispettivo, escludendone la vessatorietà salvo difetti di trasparenza, posizione condivisa anche dall’Arbitro Bancario Finanziario[3].
La Corte d’Appello, anche nel caso di specie, ha ritenuto che la clausola floor fosse illustrata in modo chiaro, specifico e comprensibile non solo nel contratto di mutuo ma anche nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi ad esso allegato. Tale chiarezza per la Corte d’appello rappresenta garanzia di consapevolezza del cliente escludendo, dunque, iniquità, vessatorietà e conseguente nullità.
Mutuo solutorio e destinazione dei fondi.
Per il secondo motivo la Corte richiama le recenti Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. Sez. Un. n. 5841/2025). Per comprenderne la motivazione basta riportare la massima tratta da Italgiure Web:
“È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
Chiarezza delle condizioni e validità del sistema di ammortamento alla francese.
Parimenti per quanto riguarda il sistema dell’ammortamento alla francese il richiamo è alle Sezioni Unite e per immediata comprensione ancora si riporta la massima tratta da Italgiure web:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, nel quale la validità delle pattuizioni contrattuali – dalla clausola floor alla struttura del mutuo e del piano di ammortamento – trova il proprio punto di equilibrio non già in astratte qualificazioni, ma nella concreta verificabilità delle condizioni pattuite: la vera stella polare resta, dunque, la chiarezza, specificità e comprensibilità delle clausole, quale presupposto imprescindibile di validità e di tutela dell’equilibrio contrattuale.
Resta, tuttavia, una fisiologica difficoltà nella valutazione della percezione in termini di chiarezza tra il momento genetico e quello valutativo: la chiarezza delle clausole è requisito ex ante, ma il suo accertamento è inevitabilmente compiuto ex post.
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[1] Corte di giustizia dell’Unione europea, 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15.
[2] App. Cagliari, 7 marzo 2023, n. 78; App. Catania, sez. I, 13 luglio 2022; Trib. Nocera Inferiore, sez. I, 6 aprile 2023, n. 727; Trib. Napoli, 4 febbraio 2021, n. 1114; Trib. Spoleto, 21 settembre 2020, n. 532; Trib. Napoli, sez. II, 21 maggio 2019, n. 5267; Trib. Treviso, sez. III, 17 aprile 2019, n. 890 e 12 marzo 2019, n. 572; Trib. Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Trib. Bologna, 6 marzo 2018, n. 20222.
[3] In termini sistematici, la tematica della clausola floor è efficacemente ricostruita dall’Arbitro Bancario Finanziario, Decisione Collegio di coordinamento n. 4137 del 4 aprile 2024.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.