1 min read

Nota a App. Milano, Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

La Corte d’Appello meneghina, con la recentissima sentenza in oggetto, evidenzia come debba essere considerata vessatoria la clausola determinativa, a carico del consumatore, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; siffatta situazione ricorre certamente nel caso di applicazione della clausola floor, non accompagnata da analogo meccanismo correttivo, quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola cap, né da una riduzione dello spread, che non emerge nella modulistica versata in atti. Di tal guisa, la considerazione dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi a un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come, per converso, può fare la Banca mutuante, non essendo soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo del medesimo indice.

Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, insindacabile, ma attiene, più propriamente, ai diritti e agli obblighi originanti dal contratto. La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide, difatti, sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere attenzionata sotto il vaglio di abusività), bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo a una sola parte contraente (l’Istituto mutuante) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e, al contempo, di contingentare il pregiudizio derivante da quelle, per contro, sfavorevoli.

In conclusione, deve essere accolta la domanda finalizzata all’inibizione dell’uso della clausola contestata.

Seguici sui social:

Master executive di II livello in “Banking, Financial and Insurance Law

Iscrizioni aperte sino al 30 settembre 2022.