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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 23 luglio 2024, n. 8671.

Massima redazionale

Con la recentissima decisione in oggetto il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito i seguenti principi di diritto:

  • I pagamenti da e verso lo stesso utente titolare di diversi conti accesi presso lo stesso intermediario possono essere sottratti all’obbligo della SCA anche nell’ipotesi in cui essi abbiano costituito la provvista necessaria per la realizzazione di successive operazioni fraudolente”.
  • Per l’applicazione del D.lgs. n. 11/2010, è necessario che sussista un nesso causale immediato e diretto fra l’assenza della SCA – quale prodromo del fatto antigiuridico realizzato dai frodatori accedendo al libretto di risparmio del cliente e realizzando i trasferimenti sul conto corrente di quest’ultimo – e il pregiudizio finale da lui subito.
  • I pagamenti interamente eseguiti dal titolare dello strumento di pagamento non rientrano, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, nella fattispecie della responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate dai clienti: fattispecie che, come ha sottolineato la Corte di Giustizia nella decisione del 2 settembre 2021, causa C-337/20, è disciplinata in via esclusiva dal d. lgs. n. 11/2010. Ciò non impedisce, tuttavia, che proprio in quanto sottratti al perimetro di operatività della normativa ora citata, i danni subiti dal cliente per i pagamenti da lui
    “autorizzati” possano, in astratto, essere risarciti ai sensi dell’art. 1218 c.c., qualora sia dimostrata la negligenza dell’intermediario nell’adempimento di obblighi contrattuali. Ciò può verificarsi, in particolare, se sia accertata l’omessa adozione di misure di sicurezza e di monitoraggio adeguate a contrastare scenari di truffa dotati di una tipicità sociale (per esempio, in caso di mancata valorizzazione di indici di frode, là dove il cliente sia stato indotto dal truffatore a disporre dei pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti in conto, mentre la ricezione di alert o la sospensione delle transazioni gli avrebbe consentito di acquisire consapevolezza della frode e di evitarne il perfezionarsi).

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