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Nota a ACF, 31 luglio 2024, n. 7532.

Segnalazione a cura dell'Avv. Antonio Pinto.
Massima redazionale.

Per quanto concerne la contestazione relativa alla violazione degli obblighi informativi, l’Intermediario, al fine di dimostrare di aver correttamente agito, ha versato in atti una serie di documenti, tra cui il modulo di adesione alla polizza, sottoscritto con firma grafometrica, il quale contiene oltre le generalità del contraente, una sezione denominata “caratteristiche del contratto”, che risulta essere abbastanza succinta e non particolarmente esplicativa. In tale modulo è, inoltre, riportato l’ammontare del premio versato e l’unico fondo prescelto in cui è versato il 100% del premio, nonché le clausole di rito, secondo cui la ricorrente dichiarava di aver ricevuto, letto e compreso “la vigente versione del Documento contenente le informazioni chiave nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento; il Set Informativo […] la cui consegna è obbligatoria prima della sottoscrizione della proposta, contenente la Sintesi dell’offerta (incluso l’allegato A alla Sintesi dell’offerta), le Condizioni Contrattuali, Regolamento dei fondi interni ed il presente modulo di proposta.

Nella documentazione di offerta, in parte versata in atti dall’Intermediario in formato digitale, sono presenti le informazioni chiave del prodotto e relative ai fondi sottostanti la polizza, tra cui quello prescelto dalla ricorrente, dalla quale emergono le caratteristiche del fondo (tra cui, il periodo di detenzione consigliato – 6 anni – e la rischiosità – 3 su 7 – del fondo prescelto).

Ebbene, per quanto sia orientamento consolidato, in merito alla distribuzione di un prodotto finanziario assicurativo, opinare che la sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID sia sufficiente a far ritenere correttamente assolti gli obblighi informativi a carico dell’Intermediario distributore e costituisce prova piena del fatto ivi attestato1, nondimeno, nel caso di specie, permane più di un dubbio sul reale adempimento dell’obbligo informativo, in quanto nella clausola di presa visione non vi è alcun riferimento al KID dell’opzione prescelta e non vi è prova alcuna che il documento versato in atti contenente tutte le opzioni (quattro) del prodotto sia quello realmente consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione.

La polizza in questione è una polizza multiopzione, rientrante nei cc.dd. prodotti MOPs, ossia quei PRIIPs che offrono una serie di opzioni di investimento sottostante, rispetto ai quali la mera sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID non può più dirsi sufficiente, ma è necessario dimostrare che “al di là del KID ‘generico’, gli siano state fornite anche le informazioni sulla specifica opzione prescelta”2.

Un KID siffatto, comprensivo di tutte le opzioni, finisce, quindi, per annacquare l’informativa e non permette all’investitore di comprendere pienamente le caratteristiche della linea opzionata. E’, pertanto, censurabile la condotta dell’intermediario che consegni tutti i KID delle opzioni selezionabili, quando, invece, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa dovrebbero informare il Cliente sull’opzione prescelta o su quelle per cui è interessato e non necessariamente su tutte le altre3.

Inoltre, non sono chiare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale, non esplicitate dall’Intermediario, atteso che la firma della documentazione non è avvenuta su modulo cartaceo, ma, verosimilmente, su tablet e che, pertanto, non può dirsi scontato che sia stata poi fornita copia cartacea dell’ordine e nel medesimo formato del KID.

Al tempo stesso, la condotta tenuta dall’Intermediario in fase di raccolta delle informazioni sulla Cliente e nella prestazione del servizio di consulenza e nella valutazione di adeguatezza appare fortemente censurabile, risultando fondate, per le ragioni che subito si diranno, le contestazioni a tal riguardo avanzate.

Quanto alla lamentata inadeguatezza del prodotto al profilo della cliente, è d’uopo rilevare che nella “proposta di investimento” l’Intermediario, tenendo conto del profilo finanziario della Ricorrente con un’esperienza e conoscenza “bassa” e una propensione al rischio “conservativa”, ritiene adeguato il prodotto proposto sotto diversi aspetti, tra cui “vendibilità, liquidità, rischio e frequenza”. Tale valutazione è stata svolta sulla base di un questionario raccolto alcuni mesi prima rispetto alla sottoscrizione della polizza.

Tuttavia, l’intervista in analisi si presenta lacunosa e scarna in diversi punti di raccolta di informazioni e, pertanto, non idonea allo scopo.

Anzitutto, la cliente rispondeva alle domande della sezione “obiettivo di investimento” opzionando sempre la risposta più conservativa possibile, manifestando chiaramente l’esigenza di conservazione del capitale dichiarando Preferisco avere un rendimento molto basso, minimizzando il rischio di perdere una parte del mio capitale” o “Investirei in titoli che possono registrare oscillazioni di valore, positive o negative, contenute”. Inoltre, la cliente risultava fortemente avversa al rischio laddove affermava che in caso di repentino andamento negativo di un titolo in portafoglio “Disinvestirei l’intera posizione sul titolo per riallocare le somme realizzate in titoli meno rischiosi”.

Relativamente al livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, mancano quesiti specifici sui singoli prodotti essendo formulate domande generali da cui emerge in modo chiaro che la ricorrente non avesse consapevolezza di concetti finanziari basilari. Infatti, dal citato questionario risultava che l’istante non fosse a conoscenza dell’importanza di diversificare il portafoglio, né della differenza tra azioni e obbligazioni e da ultimo non avesse consapevolezza della nozione di liquidità di un prodotto. 

A fronte di un risparmiatore così avverso al rischio e privo delle più elementari nozioni finanziarie, l’Intermediario proponeva un investimento di euro 100.000 – che dal questionario risulterebbe essere il suo intero patrimonio mobiliare – su un prodotto dalla struttura complessa come la polizza che, tra l’altro, investiva il premio in un unico fondo sottostante con rischio 3 su una scala da 1 a 7, nonostante che, con riferimento allo stesso prodotto assicurativo, vi fosse la possibilità di optare per un fondo più conservativo con un grado di rischio pari a 2.

Basterebbe, pertanto, tale aspetto a provare l’inadeguatezza del prodotto proposto, ma per maggiore completezza va detto che anche la raccolta di informazioni relativa all’orizzonte temporale risulta del tutto carente. Difatti, nel questionario ci si limitava a chiedere, difatti, quale fosse l’importo massimo di prodotti finanziari che la cliente era disponibile a mantenere per un periodo superiore a 7 anni; domanda a cui la Ricorrente rispondeva 0 euro. Ciò nonostante, l’Intermediario senza ulteriormente indagare l’orizzonte temporale desiderato dalla cliente, assumeva che la stessa fosse disponibile ad investire euro 100.000,00 in un prodotto con periodo di detenzione raccomandato di 6 anni, quindi molto vicino a quello di 7 anni su cui non avrebbe voluto investire alcuna sostanza.

Quanto, infine, alla conoscenza ed esperienza della cliente, nel questionario Mifid compilato e sottoscritto, non è presente alcuna domanda volta a verificare la conoscenza specifica di prodotti assicurativi e, dunque, la cliente non aveva la possibilità di esprimersi circa la propria conoscenza o esperienza nelle polizze ingenerale, e più nello specifico nelle polizze unit linked come quella sottoscritta.
Ciò nonostante, nella proposta di investimento viene affermato apoditticamente che “il grado di complessità della struttura dei prodotti finanziari ivi comprese le gestioni di portafogli presenti nel riepilogo operazioni è ADEGUATO perché coerente con quanto emerso in sede di profilatura con riferimento al suo livello di conoscenza ed esperienza”.

Pertanto, anche le suesposte criticità sono senz’altro idonee ad inficiare la stessa valutazione di adeguatezza con esito positivo svolta dall’Intermediario, la quale, come si sa, è effettuata sul presupposto della congruità dell’orizzonte temporale, della conoscenza ed esperienza sui prodotti d’investimento – non provata – e non tiene conto della dichiarata esigenza di conservazione del capitale.

Inoltre, l’Intermediario non ha provato di aver raccolto le esigenze assicurative della cliente necessarie alla corretta effettuazione della c.d. adeguatezza rafforzata, di cui all’art. 85 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, in cui devono essere precisate le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie.

In punto di quantificazione del risarcimento del danno occorso, è avviso del Collegio che vada determinato in un ammontare pari alla differenza tra l’importo investito di  e l’importo netto liquidato

 

 

 

 

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[1] Cfr. ex multis ACF, 9 aprile 2024, n. 7284.

[2] Cfr. da ultimo ACF, 4 giugno 2024, n. 7395; ACF, 22 novembre 2023, n. 7003; ACF, 14 giugno 2023, n. 6608; ACF, 22 agosto 2022, n. 5771; ACF, 5 agosto 2022, n. 5759.

[3] Cfr. ACF, 14 giugno 2023, n. 6608; ACF, 28 settembre 2023, n. 6856.

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