Nota a ACF, 19 luglio 2024, n. 7493.
Due pensionati di Salerno avevano affidato i propri risparmi ad una banca italiana, firmando un contratto di gestione di portafogli. A fronte dei conferimenti avvenuti ad Agosto del 2022, nel giro di pochissimi mesi le linee di gestione patrimoniale registravano perdite per circa 17.000 €, già nell’ Ottobre del 2022.
Per questo motivo, dopo essersi affidati anche ad un consulente finanziario, nello stesso mese decidono di interrompere il rapporto e di chiudere le tre linee di gestione patrimoniale, a causa delle perdite subite.
È stata contestata all’Intermediario la violazione degli obblighi informativi in tema di contratti di gestione di portafoglio, per non avere reso note le caratteristiche, la natura ed il rischio connesso alle linee di gestione, ma anche per aver omesso informazioni sulle caratteristiche ed i rischi dei singoli investimenti negoziati. Sono state evidenziate anche le responsabilità del consulente finanziario, che avrebbe dovuto raccogliere informazioni rilevanti sui clienti, contestando l’attendibilità dei questionari MIFID.
L’Arbitro ha innanzitutto evidenziato che le gestioni oggetto del ricorso sono state consigliate dall’Intermediario, con proposta redatta il 3/08/2022 e ritenute “adeguate al profilo cliente”. Ha riconosciuto una forte incoerenza nei questionari MIFID: “non è dato evincere, infatti, la coerenza di un orizzonte temporale d’investimento di lungo periodo rispetto a soggetti di età avanzata (75 e 79 anni) e non più lavoratori attivi, che sol per questo non possono che essere sensibili ed optare per investimenti di natura essenzialmente conservativa del patrimonio investito”
Questionari che sono descritti come inadatti a valutare il livello di conoscenza ed esperienza finanziaria, a causa della genericità di alcune delle domande poste ai clienti in cui sono stati raggruppati strumenti finanziari troppo eterogenei, “non consentendo di acclarare le reali e necessariamente diversificate conoscenze degli investitori in materia finanziaria”.
In aggiunta, l’Arbitro evidenzia anche la mancanza di domande del questionario che provino la conclamata esperienza finanziaria, “non essendovi alcuna prova in atti né della effettiva pregressa esperienza dei clienti, né del relativo controvalore e correlate caratteristiche”.
Le tre linee di gestione presentavano caratteristiche diverse in termini di rischio ed orizzonte temporale, con l’ultima che univa ad un livello molto alto di rischio, l’orizzonte di 5-7 anni.
I report prodotti dalla banca risultano troppo generici e non conformi alla normativa, non spiegando le motivazioni alla base della valutazione di adeguatezza delle tre eterogenee linee di gestione al profilo di rischio dei clienti, nello specifico: “il report prodotto risulta non conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, limitandosi a riportare sinteticamente la circostanza che il portafoglio oggetto delle proposte risultava adeguato con riferimento a singoli indicatori, senza però fornire alcun dettaglio o specifico riferimento alle valutazioni concretamente svolte sul profilo dei clienti e i relativi esiti, né individuare le ragioni particolari per cui le tre linee di gestione risultavano per essi loro adeguate”
L’Arbitro ha accolto il ricorso, riconoscendo al cliente un risarcimento di € 12.535, 58 a favore dei risparmiatori.
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