Nota a ABF, Collegio di Palermo, 3 gennaio 2024, n. 74.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Palermo si è pronunciato ultimamente in tema di legittimità della richiesta di documentazione bancaria condominiale da parte del singolo condomino direttamente presso l’istituto di credito in caso di inerzia da parte dell’amministratore.
Il caso muove dalla richiesta di accesso alla documentazione dei conti correnti bancari condominiali fatta da un ex-condomino direttamente all’istituto di credito, istanza da quest’ultimo negata e anche già in precedenza negata dall’amministrazione condominiale. Sul punto preme evidenziare il fatto che l’istituto di credito, nonostante le reiterate richieste dell’ex-condomino, abbia sempre richiesto l’autorizzazione all’amministratore condominiale per la produzione documentale, quest’ultimo però ha diffidato la banca a non procedere con detta produzione.
La posizione difensiva dell’istituto di credito è stata affidata a quattro argomentazioni ovvero che (i) a mente dell’art. 1229 cod. civ. il condominio ha la facoltà di presa visione ed estrazione copia documentale presso l’amministratore, (ii) la banca difetterebbe della legittimazione a fornire copia di quanto richiesto all’ex-condomino, (iii) la banca è stata ammonita dal Condominio di ricorso al Garante della Privacy e alla giustizia ordinaria e (iv) il condominio ha dichiarato che l’ex-condomino avrebbe ricevuto copia di tutta la documentazione a condizione che quest’ultimo avesse pagato le spese condominiali.
Il Collegio ha ritenuto le difese dell’istituto bancario non cogliere nel segno stabilendo, in particolare, quanto segue.
L’art. 1129, comma 7, cod. civ. prevede un obbligo generale dell’amministratore a far transitare tutte le somme relative al Condominio su apposito conto corrente dedicato e che il singolo condomino ha il diritto di prendervi visione. Sul punto il Collegio precisa come la predetta disposizione normativa debba essere letto in combinato disposto con l’art. 119, comma 4, TUB in ragione del quale il condomino ha il diritto di rivolgersi direttamente all’istituto bancario per l’accesso alla documentazione in argomento in caso di diniego da parte dell’amministratore come stabilito dalla consolidata giurisprudenza dell’ABF (sul punto vengono citate le seguenti pronunce: Collegio di Roma, decisione n. 7960/16; Collegio di Milano, decisione n. 3914/18; Collegio di Milano, decisione n. 4284/23; Collegio di Milano, decisione n. 1194/23).
Del pari, privo di pregio è l’argomento che il condomino non rivesta più detta qualità, argomento superato in ragione della produzione documentale notarile effettuata dall’ex-condomino da un lato e dall’altro lato in ragione del fatto che è stata richiesta solamente la documentazione relativa al periodo durante il quale il medesimo era proprietario dell’immobile.
Per quanto concerne il rifiuto dell’amministratore condominiale, il Collegio rinvia e cita il Collegio di Napoli (decisione n. 87/2022) che ha statuito come la preventiva richiesta all’amministratore condominiale non può costituire un onere invalicabile e non può essere di impedimento all’esercizio del diritto a ottenere direttamente dall’intermediario la documentazione bancaria condominiale. Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1129 cod. civ. e 119 TUB, è riconosciuto all’ex-condomino di ottenere direttamente dalla banca la documentazione condominiale in relazione al periodo in cui egli ha rivestito la qualifica di condomino.
Il Collegio di Palermo dell’ABF ha di conseguenza accolto il ricorso dell’ex-condomino e dichiarato che l’intermediario è tenuto a produrre la documentazione richiesta.
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Info sull'autore
Funzionario amministrativo, dottore di ricerca in materie giuridiche (double degree) presso Leopold-Franzens-Universität Innsbruck e Università degli Studi di Padova, abilitato all’esercizio della professione forense.