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Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 14 maggio 2024.

Segnalazione a cura dell'Avv. Gianmarco Meleddu e del Rag. Antonello Caria.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con provvedimento del 14 maggio 2024, il Giudice del Tribunale di Cagliari, nell’ambito di una causa di accertamento negativo, relativamente a un contratto di mutuo del 2006, a tasso variabile  definito sulla base dell’Euribor, pur rilevando che sussiste “un contrasto giurisprudenziale (anche in seno alla Sezione III della Corte di cassazione) sulla questione dell’incidenza, sulla validità dei contratti a valle, dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 (si vedano, in proposito, le ordinanze di segno opposto emesse da Cass. civ., Sez. III, n. 34889/2023[1] [1] e da Cass. civ., Sez. III, n. 12007/2024[2] [2])”, ha ritenuto, comunque, opportuno disporre una consulenza tecnica d’ufficio affinché l’ausiliario:

“1) esaminati gli atti e i documenti di causa, in relazione al contratto di mutuo del (…) 2006, RIELABORI IL PIANO DI AMMORTAMENTO APPLICANDO IL TASSO DI INTERESSE STABILITO DALL’ART. 117, COMMA 7, LETT. A), T.U.B. e, tenuto conto del fatto che la mutuataria ha estinto l’obbligazione restitutoria mediante il regolare pagamento di tutte le rate, QUANTIFICHI LE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA RISPETTO AL DEBITO RISULTANTE DAL PIANO RIMODULATO[3] [3].

Nello stesso provvedimento, inoltre, relativamente ad un contratto di conto corrente affidato, il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio affinché il CTU: “dopo avere verificato se, sulla base della documentazione in atti, sia possibili determinare l’esatto ammontare dei rapporti di dare e avere fra le parti, effettui il ricalcolo del saldo:

a) eliminando gli effetti generati dalla capitalizzazione degli interessi: dall’apertura del conto corrente al 30.06.2000; dal 01.07.2000 alla chiusura del rapporto in mancanza di apposita convenzione (firmata dal correntista) o, in caso di accordo scritto, laddove l’eventuale coincidenza fra il T.A.N. e il T.A.E. creditori determini, nella sostanza, la violazione degli artt. 2, 3 e 6 della Delibera CICR del 09.02.2000;

b) eliminando gli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto e gli altri oneri a esse equiparabile dall’apertura del conto corrente all’introduzione dell’art. 117 bis del T.U.B., nonché, per il periodo successivo, nel caso in cui non sia stata stipulata un’apposita convenzione o, in caso di accordo, la banca non abbia adeguato le clausole contrattuali alle previsioni di tale articolo;

c) ove nel periodo anteriore al 21.12.2009 vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, il saldo, in ragione dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla banca, dovrà essere determinato senza espunzione delle annotazioni a debito del correntista illegittimamente applicate ma pagate con tali rimesse.

A tal proposito, il Giudice isolano ha precisato che, al fine di verificare se un pagamento sia solutorio, ossia operato extra-fido o in assenza di fido, occorre avere riguardo al saldo rettificato con la espunzione degli addebiti illegittimi (e non al c.d. saldo banca).

 

 

 

 

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[1] La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, si era pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione. Questa la massima: “Le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente”.

[2] Con la Cass. Civ., Sez. III, del 03 maggio 2024, n. 12007, edita su questa rivista con nota di A. ZURLO: “On field review della Terza Sezione Civile della Cassazione sull’EURIBOR: la clausola degli interessi è (sostanzialmente) valida”, gli Ermellini hanno statuito i seguenti principi di diritto: «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento» (cit.).

[3] Sul tema dell’EURIBOR, sempre su questa rivista si vedano: A. ZURLO: La Procura Generale chiama l’occhio di falco per la manipolazione dell’EURIBOR: chiesta la rimessione alle Sezioni Unite, nota a Procura Generale Cassazione, 7 marzo 2024; pubbl. il 3 Aprile 2024; A. SORGENTONE Commento alla sentenza n. 12007/2024: Quale futuro per le cause sulla nullita’ dei contratti euribor?, pubbl. il 24 maggio 2024; A. SORGENTONE: Il rumore dell’EURIBOR, pubbl. il 15 Marzo 2024; Nullità (parziale) delle clausole determinativa degli interessi con tasso EURIBOR: l’ordinanza (integrativa della CTU) del Tribunale di Brindisi, nota redazionale a Trib. Brindisi, 12 marzo 2024; A. ZURLO: Manipolazione EURIBOR: (anche) alle pendici del Gran Sasso la prospettiva è differente (da quella della Cassazione, ndr), nota a Nota a App. L’Aquila, 13 febbraio 2024; A. SORGENTONE: Note critiche al disallineamento del Tribunale di Torino rispetto alla Corte di Cassazione, in tema di nullità dell’EURIBOR. nota a Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024; A. ZURLO: Manipolazione EURIBOR: dalla Terrazza Mascagni la prospettiva è differente (da quella della Cassazione, ndr), nota a Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160; A. ZURLO: Mutuo a tasso variabile indicizzato all’EURIBOR con ammortamento “alla francese”: il Tribunale di Torino nemesi della Cassazione, nota a Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024; M. MANDICO: Nullità dei tassi EURIBOR (applicati nel periodo 29 settembre 2005-30 maggio 2008), nota a App. Cagliari (Sez. Sassari), 18 gennaio 2024, n. 41; A.ZURLO: Call the floor: la Corte d’Appello di Milano impone (nuovamente) un tetto all’EURIBOR, nota a App. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558; G. LAURO: Nullità parziale contratto di mutuo indicizzato EURIBOR, nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 7 aprile 2023; Manipolazione del tasso Euribor (con contratto antecedente al periodo attenzionato e con Banca esterna al cartello): nullità (parziale) e sostituzione dei tassi di interesse, massima redazionale a App. Cagliari, 8 settembre 2022, n. 260; Manipolazione indice EURIBOR: tra nullità del contratto e determinabilità dell’oggetto, massima redazionale a Trib. Sassari, 21 aprile 2022, n. 41.

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