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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 26 marzo 2024, n. 3972.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia presa in esame ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità della Banca per il mancato buon fine di un ordine di bonifico urgente disposto allo sportello e la connessa condanna della medesima al risarcimento danno da perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Più nello specifico, i Ricorrenti hanno sostenuto l’esistenza di un inadempimento della Banca per mancata esecuzione di un bonifico urgente, necessario per la partecipazione a un’asta giudiziale telematica con conseguente esclusione dei medesimi dalla procedura di gara.

Nel caso in esame, infatti, i Ricorrenti hanno lamentato il fatto che il bonifico da loro disposto in data 24 magio 2024 in favore di una Procedura Esecutiva Immobiliare è stato eseguito dalla Banca il giorno dopo, vale a dire in data 25 maggio 2024, comportando così la loro automatica esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’aggiudicazione di un immobile.

Il Collegio, nel rigettare il ricorso dei Ricorrenti, ha preso in considerazione due aspetti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in relazione all’inadempimento della Banca per mancata esecuzione del bonifico richiesto, il Collegio ha rilevato che, sul punto, non vi è stata contestazione da parte di quest’ultima.

Dalla documentazione allegata agli atti, infatti, è emersa la dichiarazione scritta e firmata dalla Banca convenuta in forza della quale quest’ultima ha riconosciuto che il bonifico urgente a favore della Procedura Esecutiva è stato correttamente disposto dai Ricorrenti in data 24 maggio 2024, ma che detto bonifico non è stato poi eseguito per un “errore operativo non imputabile ai clienti”.

All’esito dell’esame della documentazione probatoria, pertanto, l’Arbitro ha certamente riconosciuto la responsabilità della Banca per inadempimento contrattuale, risultando applicabile sia l’articolo 1856 c.c. sia l’art. 24 del D.lgs. 11/2010.

Tuttavia, venendo al secondo aspetto del ricorso, una volta accertata la responsabilità della Banca odierna convenuta, il Collegio si è soffermato sulla questione della mancata partecipazione alla gara e sulla sua equiparazione ad una perdita di chance (la chance di aggiudicarsi il bene oggetto di gara), nonché se tale perdita di chance avesse o meno, nel caso concreto, le caratteristiche richieste dall’ordinamento per far insorgere il diritto al risarcimento del danno come richiesto dai Ricorrenti.

In relazione a tale ultimo profilo, la Banca ha negato l’esistenza di un danno collegato alla mancata emissione del bonifico urgente, affermando che, nel caso in esame, non è stato provato il nesso di causalità tra la mancata partecipazione alla gara e la mancata aggiudicazione del bene, mentre i Ricorrenti – che sono soggetti con esperienza in materia di acquisti tramite asta giudiziaria e titolari di una società preposta allo svolgimento di attività di locazione di immobili – hanno sostenuto di aver avuto effettive probabilità di aggiudicarsi il bene e di aver perso tale possibilità a causa del comportamento colposo della Banca.

Il Collegio, nel decidere la controversia in esame, ha innanzitutto richiamato i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per il riconoscimento del danno da perdita di chance.

Secondo la giurisprudenza di legittimità,  la chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, della sua esistenza, è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi, indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione[1]”.

La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa.

Il Collegio ha anche riportato l’orientamento del Consiglio di Stato[2] secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance è una forma di reintegrazione di cui è titolare chiunque partecipi ad una procedura comparativa per il fatto di essere portatore di un’astratta e potenziale chance di aggiudicarsi il contratto o comunque di conseguire il bene o l’utilità messi a concorso.

La tecnica risarcitoria della chance, tuttavia, richiede un ulteriore necessario passaggio: è possibile accedere a detto risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato.

Al di sotto di tale livello, dove c’è la “mera possibilità”, vi è solo un ipotetico danno non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto.

Sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il Collegio ha ribadito che l’attore deve fornire la prova della concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

In altri termini, chi perde una chance perde non un incremento patrimoniale, bensì una speranza di incremento patrimoniale, pertanto, la prova del danno conseguente, essendo l’avveramento del fatto sperato mai avvenuto, può essere fornita facendo ricorso alle presunzioni e a un criterio probabilistico, in particolare dimostrando, anche presuntivamente, che il danno ha impedito la possibilità di maggiori guadagni[3].

Ebbene, sulla scorta di tale principio di diritto, con riferimento alla fattispecie oggetto della presente controversia, le evidenze documentali che i Ricorrenti hanno prodotto a supporto della pretesa risarcitoria, a detta del Collegio, non hanno dimostrato, in base ad un calcolo probabilistico, il raggiungimento del risultato sperato, oltre che la sussistenza di un valido nesso causale tra l’illegittimo operato della Banca e la ragionevole probabilità di conseguire tale risultato.

Nel caso in esame, infatti, è possibile rimproverare la condotta della Banca (mancata esecuzione nei termini di bonifico urgente), che ha portato come conseguenza l’esclusione dalla partecipazione all’asta dei Ricorrenti.

In tal caso, la partecipazione ad un’asta diventa per tale solo fatto un’occasione, per chiunque vi partecipi, di conseguire un’astratta e potenziale chance di aggiudicarsi il bene, come ricorda il Consiglio di Stato.

Tuttavia, il risarcimento per equivalente a seguito di perdita di chance, che è riconosciuto dalla giurisprudenza solo se la chance (persa) abbia effettivamente raggiunto una “probabilità seria e concreta” o anche una “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato, nel caso in esame, non è stato riconosciuto perché la documentazione depositata dai Ricorrente non ha provato la concretezza della possibilità di aggiudicazione del bene in caso di partecipazione all’asta.

L’Arbitro ha rilevato, infatti, che: a) i partecipanti all’asta erano 11, con la conseguenza che la probabilità di aggiudicazione era inferiore al 10 %; b) dalla lettura dei documenti depositati è emerso che, se il bonifico fosse stato correttamente eseguito dalla Banca il 24.5.22 e la gara fosse proseguita, difficilmente la proposta prevalente sarebbe stata quella dei Ricorrenti che avevano offerto il minimo.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 3846/08.

[2] Cfr. Cons. Stato, n. 7845/2019.

[3] Cass. n. 7260/2018.

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