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Nota a ACF, 23 aprile 2024, n. 7310.

Massima redazionale

Nel caso di specie, con riferimento all’asserita violazione degli obblighi informativi da parte della Banca resistente, il Collegio, in primo luogo, osserva come la documentazione presente in atti non sia del tutto idonea a dimostrare che l’Intermediario abbia assolto compiutamente all’obbligo di fornire una informazione corretta al fine di consentire ai clienti di poter valutare le reali caratteristiche delle operazioni di investimento che essi hanno, poi, compiuto. Difatti, l’Intermediario ha dichiarato di aver reso il documento generale sui rischi d’investimento, contenuto nelle condizioni generali di contratto, ma non ha dimostrato di aver assolto correttamente gli obblighi di informazione attiva. È sin troppo noto che tale documento, infatti, non è sufficiente per poter ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi rivenienti dalla normativa di settore, e ciò tanto più quando si tratta di operatività online, dove la visualizzazione con meccanismo bloccante della scheda prodotto deve poter rappresentare un passaggio necessario per poter disporre l’investimento ad opera del cliente, richiedendosi così la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto[1].

Riguardo, poi, agli obblighi relativi all’adeguatezza/appropriatezza dell’operatività controversa, non risultando prestato il servizio di consulenza, l’Intermediario non era tenuto a condurre la valutazione di adeguatezza. In merito, l’Intermediario ha, in ogni caso, allegato le registrazioni informatiche estratte dal registro ordini, da cui emerge che le operazioni sono state considerate appropriate. Le citate registrazioni informatiche consistono in un elenco riportante, per ciascun ordine, la data e l’ora di esecuzione e l’esito delle verifiche di appropriatezza. Stante la concordanza di date tra il registro ordini e le note di eseguito, appare del tutto verosimile ritenere che l’Intermediario abbia effettivamente svolto, di volta in volta, le verifiche del caso.

Quanto alle contestazioni circa la non correttezza della profilatura dei ricorrenti, non vi sono elementi, neppure di tipo indiziario, idonei a comprovare la non veridicità delle informazioni ivi riportate e, anzi, risulta il profilo di un investitore di livello medio-alto, con l’effetto che gli investimenti contestati non possono che ritenersi coerenti con le caratteristiche dell’odierna parte ricorrente.

In conclusione, l’analisi delle evidenze istruttorie fa emergere profili di censurabilità con riguardo all’Intermediario, per il fatto che non ha dimostrato di aver adempiuto pienamente agli obblighi informativi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati. Pur a fronte di ciò, le medesime evidenze istruttorie offrono una panoramica del profilo finanziario dei ricorrenti, attraverso l’esame delle rendicontazioni dei dossier titoli dal 2014 al 2022, dalle quali risulta una massiccia e reiterata operatività, sintomatica di una più che apprezzabile conoscenza delle caratteristiche dei titoli, oltre che una significativa dimestichezza con gli stessi; il che è da ritenersi idoneo a revocare in dubbio, in una prospettiva del più probabile che non, che parte ricorrente, quand’anche fosse stata informata in modo più puntuale sulle caratteristiche degli strumenti finanziari di che trattasi, non avrebbe posto in essere gli acquisti di cui si duole. Appare, difatti, a dir poco improbabile che i ricorrenti, nel corso della reiterata attività di investimento qui in esame, non abbiano mai preso contezza delle caratteristiche e dei rischi effettivi correlati ad essa. Questo Collegio, d’altronde, ha già più volte escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione di obblighi informativi ed il danno lamentato, laddove dalla documentazione in atti sono emersi, come nel caso di specie, elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento fosse stata il frutto di una scelta libera e consapevole dell’investitore, che quest’ultimo avrebbe in ogni caso compiuto anche ove gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo nella fase genetica. Questo Arbitro è pervenuto a tale conclusione nei casi in cui le evidenze prodotte consentivano di tracciare un profilo dell’investitore caratterizzato da un’apprezzabile esperienza e competenza finanziaria e davano conto di un’operatività piuttosto frequente, in epoca precedente e in alcuni casi anche successiva alle operazioni contestate, nei medesimi prodotti oggetto del ricorso o in strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, che non aveva, tuttavia, dato luogo a contestazioni di sorta, neppure sotto il profilo della mancata conoscenza delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario[2].

 

 

 

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[1] Cfr. ACF nn. 4327, 4358, 4412 e 5242.

[2] Cfr. ACF n. 6634.

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