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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10775.

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Lauro.
Massima redazionale

La delibera CICR, cui l’art. 120, comma 2, TUB ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie; ha, pertanto, subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un’esigenza di trasparenza, dell’indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa.

In tal senso, l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l’omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6 della prefata Delibera[1].

A tale ultimo proposito occorre, infatti, considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo[2].

Qualora, dunque, l’indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l’incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l’art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell’art. 120, comma 2, TUB, subordina la pratica dell’anatocismo.

Va in conclusione fatta applicazione il principio[3] secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

 

 

 

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[1] Segnatamente «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».

[2]  Così Cass. n. 18664/23.

[3] Cfr. Cass. n. 4321/22.

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