Nota a Cass. Civ., Sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007.
Con la sentenza emessa in data odierna, la Terza Sezione Civile, anche in considerazione della “articolata requisitoria” della Procura Generale[1], affronta la questione di diritto avente a oggetto la validità delle clausole contrattuali che, al fine di determinare il tasso di interesse, moratorio o convenzionale, relativo a obbligazioni assunte dalle parti, facciano espresso riferimento (in tutto o in parte) al parametro costituito dall’Euribor; questione più specificamente da declinarsi in due quesiti:
a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall’Euribor, possano considerarsi contratti cc.dd. “a valle” rispetto alle intese (o, più precisamente, alle pratiche) restrittive della concorrenza dirette ad alterare l’Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la già richiamata decisione della Commissione Europea del 2013, cui ha fatto seguito quella, analoga, del 2016; più precisamente, se le clausole contrattuali in questione costituiscano una “applica[1]zione” di tali intese, in analogia a quanto già in passato stabilito da questa stessa Corte, a Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei «contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante» in quanto riproducenti «quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza» e, quindi, «contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE»[2];
b) se, altrimenti e quanto meno, possa comunque aver rilievo, sulla validità del regolamento negoziale, il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti, possa aver subito una eventuale alterazione, a causa di condotte illecite di terzi.
La soluzione cui addiviene il Collegio rappresenta una sorta di revirement intramoenia rispetto alla nota ordinanza del dicembre 2013 o, mutuando una invalsa espressione calcistica contemporanea, una on field review della decisione che ha statuito la nullità (derivata) della clausola determinativa del tasso di interesse con parametrazione all’EURIBOR.
Invero, la Terza Sezione Civile, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha statuito i seguenti principi di diritto:
«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»;
«le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»;
«in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione con[1]creta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
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[1] Il riferimento è a Memoria Procura Generale, 7 marzo 2024, già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, La Procura Generale chiama l’occhio di falco per la manipolazione dell’EURIBOR: chiesta la rimessione alle Sezioni Unite, 3 aprile 2024, La Procura Generale chiama l’occhio di falco per la manipolazione dell’EURIBOR: chiesta la rimessione alle Sezioni Unite. – Diritto del Risparmio.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994, già annotata su questo Portale, con nota di S. Rescigno, Il contratto di leasing finanziario tra trasparenza delle condizioni contrattuali e intese restrittive della concorrenza, 22 dicembre 2023, Il contratto di leasing finanziario tra trasparenza delle condizioni contrattuali e intese restrittive della concorrenza. – Diritto del Risparmio.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it