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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2024, n. 8383.

Massima redazionale

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivianche ove sia stata legittimamente concordata, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso[1]. A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente.

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 33964/2022, che, in motivazione, chiarisce come le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati.

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