La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso[1]. A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente.
______________________________________________________
[1] Cfr. Cass. n. 33964/2022, che, in motivazione, chiarisce come le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati.