1 min read

Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2024, n. 367.

Massima redazionale

Il giudice leccese ritiene infondata l’eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

Invero, il piano di ammortamento de quo non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca, ma un modo per ripartire gli interessi (calcolati ex ante sul solo capitale) su di un determinato periodo di tempo. Ciò, peraltro, è coerente con il disposto dell’art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possono pattuire altri criteri di imputazione.

La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di escludere qualsivoglia nesso tra piano di ammortamento alla francese e anatocismo[1]. Inoltre, “Nell’ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell’importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l’art. 1283 c.c.[2].

 

 

 

 

__________________________________________

[1] Cfr. Trib. Torino, n. 1971/2019.

[2] Cfr. App. Roma, 30.01.2020 n. 731; Cass. Civ., Sez. III, 20.02.2003 n. 2593.

Seguici sui social: