Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha espresso i seguenti principi di diritto:
- Il conto corrente bancario costituisce un “conto di pagamento” ai sensi degli artt. 126decies TUB;
- la richiesta di trasferimento di un conto corrente bancario, con la chiusura di quest’ultimo, costituisce un “servizio di trasferimento” ai sensi dell’art. 126decies, 3° comma, lett. b), TUB;
- nel caso in cui tale servizio di trasferimento sia eseguito oltre il termine di dodici giorni lavorativi che è disposto dall’art. 126quinquiesdecies, 3° comma, TUB, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro a titolo di penale ex lege, ai sensi dell’art. 126septiesdecies, 2° comma, TUB;
- secondo quanto stabilisce l’art. 126quinquiesdecies, 3° comma, TUB, il suddetto termine di dodici giorni lavorativi decorre dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE.