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Nota a Trib. Venezia, 20 settembre 2023, n. 1585.

di Alessandro Filippi

LEX HUB Studio Legale

Il Tribunale di Venezia, Giudice Tania Vettore, a seguito di un contenzioso in materia di Obbligazioni Subordinate, il 20.09.23 ha condannato un istituto di credito a risarcire un risparmiatore che era stato indotto ad investire i propri danari in obbligazioni subordinate senza che le stesse venissero dichiarate tali né venisse informato sui rischi dell’investimento che nel corso degli anni si è quasi azzerato per il meccanismo di conversione del Burden Sharing.

Tale sentenza, è importante perché il Tribunale Veneziano nel confermare l’orientamento maggioritario in materia di violazione di doveri informativi in capo alla Banca nelle operazioni di intermediazione mobiliare (fra le tante la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 12.10.2020), ha riassunto i principi cardine che vanno applicati nelle controversie di intermediazione finanziaria tra Risparmiatore/Banca.

Ha, quindi, rilevato che la responsabilità per la violazione dei doveri informativi è contrattuale, con termine di prescrizione decennale, ha ricordato che l’onere della prova di aver informato adeguatamente il risparmiatore delle caratteristiche del prodotto, della sua natura, dei rendimenti, dei rischi dell’investimento è in capo alla banca e nello specifico ha evidenziato che la Banca non aveva per nulla informato del rischio al quale sarebbe incorso il risparmiatore comperando obbligazioni subordinate, anzi, negli ordini di acquisto le aveva qualificate come “ordinarie” senza alcuna menzione alla loro natura subordinata o, comunque, del fatto che il loro rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati.

Proprio in merito alla valutazione della completezza dell’informazione resa al cliente dalla banca, il Tribunale Veneziano così ha statuito: “non rileva che le obbligazioni subordinate rientrino effettivamente tra quelle “ordinarie”, ma che nessuna indicazione sia stata data sul fatto che, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell’emittente, il rimborso sarebbe stato subordinato dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di grado inferiore”.

E ancora: “non rilevano le deduzioni dell’istituto di credito in ordine al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig…… in atto di citazione, questi, in realtà, aveva già precedentemente posto in essere ulteriori operazioni di investimento, con conseguente correttezza dei dati inseriti nell’intervista Mifid, posto che l’intermediario non è esonerato, anche in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. 18153/2020, ma anche Cass. 10286/2018).

Non salva la Banca della carente lacuna informativa nemmeno il fatto che la stessa l’avesse colmata successivamente dichiarando il rischio “consistente” e poi “elevato”, atteso che tale generica informazione non consente di comprendere nello specifico il livello di subordinazione ed il suo livello di priorità di rimborso in caso di liquidazione dell’emittente.

Il Tribunale, pertanto, rilevava che anche a voler considerare il risparmiatore quale investitore esperto, permaneva, quindi, la necessità di fornire al cliente un’informazione completa ed esaustiva e tale circostanza non può costituire assolvimento dell’onere della prova previsto in capo alla banca dall’art. 23 co. 6 TUF.

L’inadeguatezza delle informazioni ricevute dalla Banca in relazione agli ordini di acquisto di obbligazioni subordinate contestate appare inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni che la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (ex art. 21 co. 1 TUF).

Infatti, sia l’art. 21 TUF citato che l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 impongono all’intermediario di offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

Tale carenza informativa integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale idoneo a costituire titolo fondante il diritto al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. sicché il Tribunale ha ritenuto che la relativa domanda di parte attrice potesse trovare accoglimento in tal senso.

Quanto al danno, è stato seguito l’orientamento dominante in sede anche di pronunce ABF ovvero lo stesso è pari alla differenza tra l’importo investito e l’importo che il risparmiatore avrebbe ottenuto dalla vendita delle azioni al momento della loro ammissione a quotazione, nonché il valore delle cedole percepite.

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