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Nota a ACF, 27 ottobre 2022, n. 5977.

di Benedetta Tommasi

Tirocinante presso la Sezione Commerciale del Tribunale Civile di Lecce

La recente decisione n. 5977 del 27 ottobre 2022 resa dall’Arbitro per le controverse finanziarie, compie una disamina sul tema della responsabilità che sorge in capo all’intermediario finanziario nell’esecuzione di prestazioni di servizi di investimento, segnatamente all’attività di profilatura e agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, oggetto delle operazioni di investimento.

La controversia sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda l’inadempimento dell’ intermediario finanziario, nell’ambito di una serie di operazioni di acquisto e vendita di obbligazioni, nel caso, trattasi di obbligazioni emesse da due diverse società, di obblighi di natura informativa e di attività di profilatura; inadempimento tale da, a detta dei ricorrenti, aver negato una scelta consapevole ed informata nell’esecuzione di operazioni di investimento e, aver arrecato un danno considerevole, pari alla perdita sofferta.

I ricorrenti, in specie, censurano l’attività svolta dall’intermediario, sia nella fase precedente che, successiva all’esecuzione delle operazioni, per non aver fornito le informazioni necessarie relative alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e all’eventuale rischio insito nelle obbligazioni, oggetto delle operazioni di acquisto e di vendita, sia prima che tali operazioni venissero eseguite che, dopo la loro esecuzione, lamentando altresì, la mancata informativa sull’aggiornamento delle stesse, in relazione all’elevata e crescente rischiosità.

Alla luce di quanto dedotto da parte resistente, il Collegio adito, dopo aver esaminato le operazioni, oggetto della controversia, in riferimento prima ad una società e poi alla seconda, ha preliminarmente fatto luce sugli obblighi di natura informativa in capo all’intermediario finanziario, e sulla loro modalità di adempimento tramite la piattaforma digitale.

La presente decisione disamina il tema degli obblighi dell’intermediario e la loro finalità, ovverosia assicurare all’investitore la possibilità di intraprendere una scelta consapevole, nell’ambito delle operazioni di investimento, aventi ad oggetto obbligazioni, valutando in concreto la modalità operativa dell’attività svolta dall’ intermediario.

Alla luce dei principi di buona fede e del dovere di correttezza, in linea conforme con la giurisprudenza di legittimità, si ravvisa come l’attività di profilatura e di informazione deve essere resa in maniera idonea a soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto, secondo le esigenze e caratteristiche ivi presenti[1].

Nel caso, attesa la circostanza secondo cui l’investitore opera online, attraverso la piattaforma di trading online dell’intermediario, il Collegio rileva che l’onere informativo non si considera assolto basandosi in via esclusiva sulla previsione di informazioni generali presenti sulla schermata digitale e sulla presenza di un link denominato “Informativa titolo”, che rimanda alla scheda prodotto interessata.

Ribadito ciò, il Collegio rileva comunque che, trattandosi di investitore dotato di esperienza, valutando la concreta modalità operativa dello stesso -come l’orientamento dominante prevede- il quale ha compiuto diverse operazioni sullo strumento, in tempi diversi e, secondo prezzi favorevoli, risulta ad ogni modo, almeno in riferimento alla prima società investitrice, che lo stesso abbia avuto la piena consapevolezza, attraverso la lettura della scheda, delle caratteristiche specifiche e necessarie delle obbligazioni oggetto di investimento.

In merito alla seconda società, il Collegio, diversamente argomentando, rileva l’inadempimento in capo all’intermediario in relazione al mancato aggiornamento della scheda, falsando così la scelta di investimento.

In continuità con la giurisprudenza di legittimità sul punto, l’indirizzo promosso dalla decisione oggetto della presente, è volto ad identificare, previa valutazione del caso in concreto, i doveri dell’intermediario finanziario previsti dal TUF (d.lgs. n. 58/1998) e dalla normativa secondaria Reg. Consob (n. 11522/1998) finalizzati al rispetto di una clausola generale che impone allo stesso il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità in maniera idonea a qualificare l’adeguatezza dell’investimento[2].

 

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[1] Cass., 18.06.2018, n. 15936.

[2] Cass., n. 18121/2020.

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