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Nota a ABF, Collegio di Milano, 15 febbraio 2023, n. 1423.

Massima redazionale

Nella specie, trattasi di un piano di rimborso a rata fissa, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo il modello c.d. “alla francese”, dove le tre grandezze (rata, quota capitale e quota interessi) sono tutte specificamente indicate nel piano di ammortamento. Ne consegue come non vi sia motivo di discostarsi dal consolidato orientamento arbitrale, per  cui il piano di ammortamento de quo non sia determinativo di alcuna forma di anatocismo in quanto «la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire l’ammortamento alla francese, non comporta violazione dell’art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso»[1].

 

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[1] Cfr. ex multis ABF, Collegio di Bologna, n. 10550/2022; ABF, Collegio di Bologna, n. 3879/2022; ABF, Collegio di Roma, n. 7153/2022; ABF, Collegio di Milano, n. 6244/2022.

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