Nota a ACF, 28 marzo 2023, n. 6450.
Nella specie, parte ricorrente lamentava la mancata profilatura, evidenziando come non fosse comprensibile l’adeguatezza dell’investimento in lite. La doglianza non pare fondata, dal momento che l’intermediario ha versato in atti le interviste di adeguatezza, appropriatezza e classificazione della cliente, comprovando di aver assolto (perlomeno formalmente) a questo specifico onere normativo.
Ciò posto, il Collegio non può, pur tuttavia, astenersi dall’evidenziare un’effettiva insufficienza quantitativa e qualitativa delle domande poste dall’intermediario all’interno delle interviste menzionate. Invero, per quanto attiene al “questionario adeguatezza”, la sezione sugli obiettivi di investimento è composta, infatti, di due sole domande di cui una sull’orizzonte temporale di investimento e un’altra sulla propensione al rischio da cui emerge un profilo prudente (segnatamente, “un rendimento atteso e rischio di perdita moderati ”), a cui l’Intermediario associa un “kilovar5” (metro per valutare la propensione al rischio), massimo di 15 su 1000. In proposito, si rileva che al prodotto veniva associato un “kilovar5”, comunque, basso di 9 su 1000, nonostante lo strumento abbia poi registrato una perdita di quasi il 10%. In ogni caso, la valutazione circa la correttezza di tale profilatura del prodotto è ostacolata anche dalla mancata allegazione del KIID da cui rilevare il rischio attribuito allo strumento dal suo ideatore. Pertanto, si ritiene che l’intermediario, oltre a una deficitaria raccolta delle informazioni sulla cliente, non ha provato neanche di aver correttamente profilato il prodotto e condotto conseguentemente una giusta valutazione di adeguatezza.
In maniera non dissimile, il questionario di appropriatezza desta forti perplessità, in quanto sembra essere del tutto omessa la raccolta delle informazioni circa la pregressa esperienza della ricorrente. In particolare, l’intermediario si è limitato a rilevare la mancanza di esperienza presso terzi intermediari, non formulando ulteriori domande sul punto. Ciò nonostante, la pregressa esperienza della cliente non sembrava potesse neanche ricavarsi da informazioni già in possesso dell’Intermediario, essendo il contratto quadro per la prestazione dei servizi sottoscritto nella medesima data della raccolta delle informazioni. Non si comprende, quindi, come possa l’intermediario, senza aver rilevato l’esperienza sui singoli strumenti, stilare una lunga lista di prodotti definiti appropriati o non appropriati per la cliente.
Da ultimo, si deve anche rilevare che, sebbene non contestato, il contratto – quadro fosse sottoscritto da due persone, ma in atti è versata solo l’intervista di adeguatezza e appropriatezza della ricorrente, mancando la profilatura dell’altra cointestataria dei rapporti. Sul punto, il prendere in considerazione un solo cointestatario costituisce una modalità inidonea a rilevare le inevitabili differenti caratteristiche che i singoli cointestatari possano presentare, in mancanza di previo accordo, frutto di specifica negoziazione tra le parti e che l’intermediario abbia predisposto, a monte, procedure che garantiscano che la citata scelta di uno solo tra i cointestatari sia compiuta su basi oggettive e razionalmente giustificabili, senza pregiudizio degli altri investitori contraenti e, in particolare, di quelli in posizione più debole.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it