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Nota a Trib. Brindisi, Sez, es. imm., 20 maggio 2026.

Massima redazionale

Per quanto concerne  i soggetti, già operanti, a livello di gestione, dei crediti in sofferenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede, testualmente, che “Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo citato”,  deve essere inteso nel senso che il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l’attività intrapresa, in tal senso deponendo l’uso del modo <<indicativo>> che. nel contesto del linguaggio del legislatore, indica sempre la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale.

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Un’altra interpretazione – senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno – vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione ex lege e ciò in quanto verrebbe in rilievo una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.

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Nondimeno, qualunque sia l’opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato e ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l’invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell’ordinamento sia veramente idonea a preservare l’interesse unionale, alla cui tutela la norma è preordinata.

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Deve ritenersi che – anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dei crediti deteriorati – invero difettante di un’espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale –  tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non  tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.

E ciò in quanto, diversamente ragionando, l’essenza stessa dell’impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.  

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La legittimazione sostanziale al compimento di un atto è un precipitato logico della possibilità di svolgere una certa attività, costituendone applicazione per così dire «atomistica», essendo, peraltro, il concetto di attività, logicamente, ricomprensivo di una pluralità di atti in cui la stessa si sostanzia; ragione per cui il divieto legale di svolgimento dell’attività di gestione implica l’elisione della legittimazione sostanziale al compimento dei singoli atti in cui la stessa può essere declinata.  

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Se è inibita la possibilità di compiere un atto o di porre in essere un’attività (come, nel caso di specie, quella di gestione dei crediti), deve ritenersi preclusa anche la correlata possibilità di agire in giudizio per far valere i diritti connessi agli atti posti in essere, per cui, venuta meno la prima, deve ritenersi elisa anche la seconda; ciò, in considerazione del noto principio, di derivazione dalla tradizione romana, per cui in assenza di uno ius, non e’ configurabile neppure la correlata actio e, quindi, la possibilità di azionare la stessa, agendo in giudizio, essendo tal ultima la proiezione processuale della prima.

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Dovendosi selezionare una fra le categorie processuali già in uso da parte del Codice di rito, così come dalla dottrina processualistica, deve ritenersi che il riferimento debba essere non alla legittimazione ad agire che – in virtù dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che mutuano le conclusioni della migliore dottrina processualistica- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, ma alla capacità di agire in via processuale, quale profilo più ampio che è la proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale, quale attitudine generale del soggetto a compiere atti giuridici.

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Un fenomeno simile alla cessazione legale dell’attività può essere individuato nell’estinzione di una società per effetto dell’intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese – che, al pari dell’iscrizione, ha effetti costitutivi -, nel quale caso la società cessa di esistere come soggetto giuridico, per  cui perde, non solo la propria capacità di agire (sia sostanziale che processuale), ma anche quella giuridica, da intendersi quale astratta idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi per cui non può più essere titolare di rapporti giuridici né stare in giudizio né può proporre nuove azioni né esserne destinataria tant’è che, sotto il profilo sostanziale, i rapporti pendenti, i debiti e le sopravvenienze attive si trasferiscono ai soci (successione); laddove, invece, nel caso della mera cessazione dell’attività, di fonte legale – perché rinveniente la propria fonte in una norma ordinaria – deve ritenersi che ad essere incisa sia la sola capacità di agire (nella sua duplice componente sostanziale e processuale) e non anche la capacità giuridica della società di gestione, con conseguente inammissibilità dell’azione proposta dall’incapace di agire per così dire «relativo» e se un giudizio, alla data della sopravvenuta cessazione, sia stato già attivato, deve ritenersi che a venire in rilievo sia la c.d. sopravvenuta improcedibilità del giudizio per (anch’essa sopravvenuta) incapacità di agire della parte; sanzione processuale che costituisce logica applicazione in corso di giudizio della più generale categoria della ammissibilità e della procedibilità dell’azione.   

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