La controversia in esame affronta il tema relativo alla titolarità di un credito che si afferma sorto in origine a favore di altri.
Nello specifico, parte attrice sostiene la carenza di legittimazione passiva del creditore cessionario in relazione ad un diritto di credito originato dal mancato pagamento delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo garantito da ipoteca, poi ceduto a quest’ultimo in blocco ex art. 58, D.lgs. n. 385 del 1993.
Il giudice di merito ha ritenuto fondata tale eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, facendo leva sul fatto che la cessione di crediti in blocco disciplinata dal TUB, deve sempre essere allegata e provata, ove contestata. In altri termini, la parte che agisce per il recupero di un credito ceduto, come successore a titolo particolare del creditore originario, è dispensata dall’onere di provare ex art. 2697 c.c. la propria qualità di creditore soltanto nel caso in cui il trasferimento del credito sia stato riconosciuto implicitamente o esplicitamente dell’altra parte.
Secondo il giudice di merito, in armonia con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità[1], la società che afferma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società ha dunque l’onere di produrre, ai sensi dell’articolo 372 c.c., i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Nel caso di cessione a banche di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’articolo 58, comma 2, TUB prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per la cessione del credito, che si sostanzia nell’iscrizione nel registro delle imprese e nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione.
Tuttavia, precisa il giudice, tale deroga ha solo lo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori da parte del debitore ceduto e non già quello di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco[2].
Alla luce delle suindicate considerazioni, nel caso de quo il creditore cessionario non ha dimostrato l’effettiva titolarità del credito oggetto del presente giudizio, dal momento che non ha allegato né il contratto di cessione, né ha fornito la prova della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, né tantomeno dell’iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese.
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[1] Cfr., Cass., n. 10518 del 2016; Cass., n. 4116 del 2016.
[2] Cfr., Cass., n. 24798 del 2020.