Nota a ABF, Collegio di Roma, 23 novembre 2022, n. 15096.
La controversia nasce dal ricorso presentato dalla legittimaria pretermessa, la quale richiede l’accertamento del suo diritto ad ottenere dall’intermediario resistente la copia degli assegni emessi a valere sul conto corrente della defunta madre. Più precisamente la ricorrente richiedeva all’intermediario, in primo luogo una serie di estratti conto ed altri documenti al fine di ricostruire l’asse ereditario, che ha ottenuto, e in secondo luogo demandava la copia dei suddetti assegni, al fine di desumere l’eventuale esecuzione di donazioni indirette a favore della sorella nominata erede universale, a quest’ultima richiesta l’intermediario si è però rifiutato di dar seguito ritenendo che “l’assegno è un titolo di credito autonomo non riferibile al conto corrente dal quale è stata attinta la provvista necessaria alla sua emissione, con la conseguenza che solo il soggetto richiedente l’emissione ed il beneficiario hanno diritto ad ottenerne copia integrale” e che in quanto tali gli assegni non rientrano nel novero della documentazione inerente a singole operazioni di cui al co. 4, art. 119 t.u.b.; oltre a tale eccezione il controcorrente adduce tuttavia che la domanda non era stata avanzata ai sensi dell’art. 119 t.u.b., e che un rilascio di copie dei titoli richiesti avrebbe comportato una collaterale ed eccedente comunicazione di informazioni non conoscibili da controparte e ulteriori rispetto a quelle necessarie per la ricostruzione dell’asse ereditario e dunque in violazione della normativa GDPR, ritenendo bastevoli quelle attinenti al conto corrente consegnate.
L’Arbitro in merito alla qualificazione della richiesta di ostensione documentale osserva che, nonostante la norma di riferimento non sia stata espressamente richiamata, il contenuto dell’istanza alluda proprio all’istituto di cui all’art. 119 t.u.b.
Invece sulla impossibilità di ricondurre gli assegni alla categoria della “documentazione inerente a singole operazioni”, rileva che la disposizione in esame al comma 4 consente di “ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, e secondo orientamento consolidato dell’Arbitro si può convenire che gli assegni bancari siano riconducibili alle “singole operazioni” a cui si fa rimetto nella norma.
Infine in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali di soggetti terzi, la legittimaria richiede il rilascio di informazioni che inevitabilmente e necessariamente indichino i dati anche di terzi, osservando l’Arbitro che, innanzitutto, la formulazione della norma “colui che gli succede a qualunque titolo” è da intendersi necessariamente in senso ampio, come puntualizzato dalla Suprema Corte, non precludendo quindi la possibilità a chi possa dimostrare di vantare una aspettativa qualificata a titolo ereditario, di ottenere le suddette informazioni; nonché sul punto della diffusione di dati di terzi significativa è una decisione del Garante della Privacy nelle Linee Guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela del 25.10.2007 che ha precisato che il diritto derivante dall’art. 119 t.u.b. “non prevede limitazioni rispetto all’ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse”.
Sulla base di queste argomentazioni il collegio ha richiesto all’intermediario di consegnare alla parte ricorrente copia di tutti gli assegni emessi dalla de cuius.
Seguici sui social:
Info sull'autore
Praticante Avvocato presso Giovannelli e Associati,