Con la recente ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha affermato che
la normativa di divieto dei rapporti usurari, ex art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (segnatamente, dall’art. 1), considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Invero, ai sensi del quinto comma, del succitato art. 644 c.p., «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito». Siffatto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario[1].
Ciò posto, si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. In tal senso, non rileva la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando, per converso, il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non è corretta, altresì, nella specie, l’affermazione della Corte territoriale, per cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni, infatti, stabiliscono, del resto, parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, legge n. 108/1996, che, ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione, occorre che venga comunicato il «tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)». Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua (quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto) rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8806/2017.