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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 novembre 2022, n. 33334.

Massima redazionale

In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che  abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente  pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da  apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del  titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare,  senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse  solutorie ritenute prescritte[1], e, in materia di contratto di conto corrente bancario,  poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere  solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati  dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora  il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente  un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che,  eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione  dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di  credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della  disponibilità accordata[2].

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 13.06.2019, n.  15895.

[2] Cfr. Cass. 30.01.2019, n. 2660.

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