Nota a Trib. Roma, sez. XVI, 25 maggio 2022 (segnalazione dell’Avv. Antonio Tanza)
di Matteo Muci.
Nella vicenda sottoposta al Tribunale di Roma si affrontano questioni inerenti alla determinazione di interessi anatocistici illegittimi, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto nulle, in relazione ad un rapporto bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente ordinario.
In via preliminare, l’organo giudicante ribadisce alcuni principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, rilevanti ai fini della causa in esame. In particolare, avendo la parte attrice proposto un’azione di indebito oggettivo per una somma pagata in eccedenza – allegando di aver effettuato un pagamento che era dovuto solo in parte –, sulla stessa grava “l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass., sez. III, sentenza 14 maggio 2012, n. 7501). Ne consegue che il correntista che intenda provare il carattere indebito di talune poste passive, quand’anche promuova mera azione di accertamento negativo, abbia l’onere specifico di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Al mancato assolvimento di tale onere non può nemmeno sopperire d’ufficio il giudice esercitando attività istruttorie (conforme a Cass., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Per quanto attiene alla determinazione di interessi anatocistici illegittimi, il Tribunale rileva che non è possibile ritenere la capitalizzazione degli interessi passivi come illegittima tout court, ben potendosi considerare legittima se applicata con la medesima periodicità di quelli attivi. Nella fattispecie in esame, l’organo giudicante ha ritenuto che la disposizione che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi abbia instaurato un regime di maggior favore rispetto a quello contemplato dalle condizioni generali di contratto, e che dunque non abbisognasse di alcuna adesione da parte del cliente.
In punto di usurarietà dei tassi applicati, la pronuncia rammenta il criterio delineato da Cass. 16303/2018 al fine della verifica della usurarietà dei tassi pattuiti per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009. In ossequio a tale criterio, l’operazione da compiere non si sostanzia in una mera sommatoria della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì in una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della commissione di massimo scoperto effettiva con la commissione di massimo scoperto soglia (calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108), facendo la sommatoria solo con riferimento all’eventuale eccedenza tra queste due ultime grandezze. Nel caso di specie, all’esito della CTU non si è ravvisata usurarietà dei tassi applicati.
In ordine alle doglianze mosse sulla nullità delle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale segue il percorso argomentativo della sussistenza della causa giustificatrice della commissione di massimo scoperto solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e calcolata sull’importo accordato e non utilizzato, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma. Per converso, la commissione di massimo scoperto deve essere ritenuta priva di causa laddove sia calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, atteggiandosi in tal caso «come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell’erogazione del credito e, dall’altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l’inadempienza dello stesso». Sulla scorta di questo assunto, nella vicenda in esame il CTU ha rilevato che le CMS sono state addebitate dalla Banca sul conto corrente computando detto onere sull’utilizzato e, pertanto, ha provveduto all’azzeramento dei relativi addebiti. L’esito di detta operazione di ricalcolo può dirsi più che proficua per il correntista, il cui saldo finale del conto corrente è risultato pari a € 20.238,51, anziché pari a zero.
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