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Nota a ABF, Collegio di Roma, 3 giugno 2022, n. 8741.

di Matteo Muci

 

La questione sottoposta al Collegio di Roma verte sulla sussistenza del diritto di parte ricorrente al rimborso di un Buono Fruttifero Postale della serie “AA5”, con riferimento al quale l’intermediario resistente invoca l’intervenuta prescrizione decennale.

Il Collegio affronta preliminarmente la questione dell’applicazione della disciplina della trasparenza bancaria ai BFP, richiamando il dato normativo dell’art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale “il risparmio postale è disciplinato (…) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili”, nonché la statuizione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie». Il Collegio confuta inoltre l’eccezione opposta dalla parte resistente, che ricostruiva il BFP come prodotto finanziario e non bancario, rigettando tale ricostruzione sulla scorta della copiosa giurisprudenza che denota nei BFP la mancanza della finalità di investimento finanziario.

In punto di prescrizione del diritto al rimborso del BFP del caso di specie, il Collegio rammenta che, a norma del d.m. del 12 settembre 2002, i BFP della serie “AA5” possano essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, e che l’art. 8 del d.m. del Tesoro del 19 dicembre 2000 dispone che: “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Il Collegio di coordinamento ABF con decisione n. 8056/2019 ha ritenuto che l’espressione “al termine del (…) anno successivo a quello di emissione”, contenuta nei decreti istitutivi delle serie a termine, vada interpretata nel senso che il termine scade nell’ultimo giorno (31 dicembre) dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione (conformi, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 11758/2019; Collegio di Bari, decisione n. 11368/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 11313/2019).

Nel caso in esame, il Collegio non può che prendere atto dello spirare del termine prescrizionale anteriormente alla prima richiesta di rimborso del titolo, accogliendo dunque l’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario resistente e respingendo di conseguenza la domanda della ricorrente di rimborso del valore del BFP.

Ulteriore profilo di censura lamentato dalla ricorrente è l’omessa indicazione sul buono della data di scadenza e la mancata consegna del Foglio Informativo. Sul punto il Collegio rileva che fra i fatti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., si collocano impedimenti materiali all’esercizio del diritto, ma non la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto e la soggezione a prescrizione dello stesso, come anche già affermato dal Collegio di coordinamento, che con decisione n. 17814 del 18/07/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”. In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’assenza di un comportamento doloso da parte dell’intermediario nel momento in cui ha fatto valere la prescrizione sia sufficiente per negare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso dei BFP.

Ultimo profilo vagliato dal Collegio nel caso in esame, attiene alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, per la mancata consegna del Foglio Informativo all’epoca della sottoscrizione del BFP. Doglianza, anche questa, che seppur fondata – siccome l’intermediario non ha fornito prova dell’avvenuta consegna – non è ammissibile per incompetenza temporale dell’ABF, trattandosi di richiesta risarcitoria per comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009.

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