Nota a ABF, Collegio di Torino, 1 giugno 2022, n. 8630.
di Matteo Muci.
La questione sottoposta al Collegio di Torino concerne il tema della trasparenza delle condizioni di contratto di un prestito personale, relativamente all’imputazione degli interessi con ammortamento “alla francese”, nell’ipotesi in cui il cliente asserisca di non essere stato edotto della maggior convenienza di altri piani di rimborso e non abbia mai sottoscritto e ricevuto copia del piano di ammortamento.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha proposto censura in ordine all’asserita violazione dei canoni di trasparenza, correttezza e buona fede nella fase precontrattuale da parte dell’intermediario, che avrebbe impedito al cliente di avere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto.
In particolare, nonostante le condizioni generali di contratto prevedessero espresso richiamo al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento “alla francese” – nonché il consenso espresso al ritiro di una copia della documentazione precontrattuale – il ricorrente contestava la condotta dell’intermediario, che non avrebbe consentito di avvedersi della maggior onerosità del piano di rimborso “alla francese” in caso di estinzione anticipata del mutuo. Nell’ammortamento “alla francese”, infatti, il rimborso del capitale è più lento – siccome le prime rate rimborsano perlopiù la quota interessi – rispetto a piani alternativi, come l’ammortamento “all’italiana”, nel quale la quota capitale è costante e la quota interessi è decrescente, ma dei quali il cliente lamenta di non essere stato edotto dall’intermediario.
Il Collegio, tuttavia, rileva l’insussistenza di specifici obblighi di comportamento per l’intermediario di rendere edotto il cliente della maggior convenienza di ulteriori e differenti modalità di rimborso. Precisa il Collegio che tale obbligo non sarebbe rinvenibile «neanche a livello di normativa secondaria, che richiede sul punto: “nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni” (Sez. 1, par. 1.1., delle “Disposizioni di trasparenza” adottate dalla Banca d’Italia, che chiariscono l’orientamento e l’interpretazione teleologica della disciplina sulla trasparenza), non prevedendo la ricomprensione delle “possibili” modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali (cfr. par. 4.2 “Informazioni precontrattuali” e punto 4.2.2.1 sui “documenti informativi” della Sez. VII “Credito ai consumatori” delle citate “Disposizioni di trasparenza”)».
Sebbene sia pacifico che le parti del contratto di mutuo bancario possano regolamentare il tasso di interesse in forme diverse e pianificarne il rimborso secondo le modalità più opportune, la scelta di proporre alla clientela un piano di ammortamento “alla francese” rimane ascrivibile – come sostenuto dal Collegio – alla discrezionalità imprenditoriale dell’intermediario che, in forza dei principi della libertà d’iniziativa economica e dell’autonomia negoziale, è libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune.
Il Collegio argomenta infatti che, laddove si ritenesse che l’intermediario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori, «ciò significherebbe ritenere gli operatori bancari e finanziari assoggettati a obblighi di “trasparenza di mercato”, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di “trasparenza contrattuale”». Ciò spingerebbe irragionevolmente l’interpretazione degli obblighi di trasparenza ben oltre alla pacifica funzione di sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, intendendoli come un rimedio (non previsto dal legislatore e non suffragato dalla giurisprudenza) a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità rintracciabili sul mercato.
Non ritenendo meritevoli di accoglimento neanche gli ulteriori motivi di censura mossi dalla parte ricorrente circa la configurabilità dei maggiori oneri dell’ammortamento “alla francese” quali costi occulti determinanti il superamento del tasso soglia, il Collegio rigetta dunque il ricorso.
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