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Nota a ACF, 20 luglio 2022, n. 5662.

di Antonio Zurlo (Studio Legale Greco Gigante & Partners)

 

Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) torna a pronunciarsi sul corretto adempimento degli oneri informativi, anche in caso di mera esecuzione di ordini.

Nella specie, il Collegio rileva come sia destinato ad assumere rilievo assorbente il non corretto assolvimento da parte del resistente degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario acquistato e sul grado di rischio a questo sotteso. Invero, non può essere considerato idoneo allo scopo l’Opuscolo Informativo consegnato in sede di stipula dei contratti quadro, senza soluzione di continuità con quanto già stabilito dalla medesima giurisprudenza arbitrale, in relazione a fattispecie non dissimili da quella attenzionata; nello specifico, «non [può] essere considerato idoneo allo scopo l’Opuscolo Informativo consegnato al Ricorrente in sede di stipula del contratto-quadro. Tale documento, invocato dal Resistente in chiave difensiva, si limitava infatti a rappresentare, per categoria, le caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari che potevano essere oggetto di investimento, forniva la definizione dei rischi ipotizzabili e, quanto alle azioni, ne riportava sinteticamente i rischi, nell’ambito di un generico distinguo tra titoli di capitale e titoli di debito»[1].

Peraltro, con riferimento al caso di specie, nei moduli d’ordine sottoscritti il titolo era definito illiquido, ma la Banca non aveva reso le informazioni prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 3 marzo 2009, per l’ipotesi di distribuzione e collocamento di strumenti finanziari illiquidi. Sul punto, l’Intermediario ha esclusivamente negato che le proprie azioni, negli anni di compimento delle operazioni, fossero illiquide. Anche a tal riguardo, la giurisprudenza dell’ACF è granitica nell’affermare che «se è vero che la liquidità (così come per converso l’illiquidità) di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, vero è anche – in ossequio al principio di maggiore vicinanza alla prova – che costituisce preciso onere dell’intermediario fornire la dimostrazione della circostanza che alla data dell’operazione di investimento contestata esisteva la asserita condizione di liquidità. Poiché nel caso di specie l’intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni e le obbligazioni convertibili sarebbero state “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo loro grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato l’inadempimento del resistente a propri specifici obblighi di informazione»[2].

 

Qui la decisione.

[1] Cfr. ACF 25 novembre 2020, n. 3162; ACF 10 gennaio 2022, n. 4903.

[2] Cfr. ACF 19 novembre 2020, n. 3137.

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