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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 2 maggio 2022, nn. 6856 e 6858.

Massima redazionale

 

Il Collegio di Coordinamento, con le due recenti decisioni in oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto:

 

  • «In riferimento alle convenzioni per il rilascio di carte di credito revolving, tenuto conto della modalità di utilizzo della carta per acquisti quale quella più comunemente impiegata nel quadro di tale tipologia di contratto di credito, è legittima l’esclusione dal calcolo del TAEG della “commissione di anticipo contante”»;
  • «Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010, i costi di invio di e/c rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente elevate».

 

 

Qui la decisione n. 6856/2022.

Qui la decisione n. 6858/2022.

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