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Nota a Trib. Trani, 18 giugno 2026.

di Raffaele Di Biase

Avvocato

Nel caso di specie, il creditore procedente non versava l’acconto al fondo spese entro il termine indicato nell’ordinanza di delega.

Parte debitrice proponeva istanza al G.E. chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del pignoramento, per tardivo versamento dell’acconto da parte del creditore procedente.

Il Giudice dell’esecuzione, nell’accogliere l’istanza, preliminarmente procede ad una distinzione tra causa di estinzione tipica e atipica del pignoramento. Il G.E. ritiene causa tipica di estinzione del pignoramento “il mancato (o il tardivo) espletamento della pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P., sempre che lo stesso sia addebitabile alla parte creditrice”. Mentre, riconduce nel novero delle cause di estinzione atipica del pignoramento “l’inutile spirare del termine ordinatorio (che, peraltro, in assenza di proroga, determina “gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori”, come statuito da Cass. civ. n. 1064/2005 e Cass. civ. n. 21549/2021) per il versamento del fondo spese da parte del creditore procedente entro il termine indicato nell’ordinanza di delega”.

Nel provvedimento, il G.E. richiama gli arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass civ. n. 8113/2022, Cass. civ. n. 21549/2021) i quali sanciscono l’improcedibilità del pignoramento a seguito del tardivo versamento dell’acconto al fondo spese della procedura, in assenza di un’istanza di proroga da parte del creditore procedente.

In conclusione, la pronuncia si colloca nel solco giurisprudenziale che non ritiene privo di conseguenze l’inosservanza dei termini ordinatori, vieppiù in assenza di una istanza di proroga della parte onerata al rispetto del suddetto termine.

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