Nota a App. Milano, Sez. I, 30 maggio 2022, n. 1857.
Massima redazionale
Rileva la Corte che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.”[1]. Sostanzialmente, il correntista è chiamato a dar prova, non soltanto degli avvenuti pagamenti, ma anche dell’assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che ne legittimi l’addebito.
Questa considerazione consente di comprendere l’inidoneità, ai fini perseguiti, dei riassunti scalari che il primo giudice, diversamente dall’appellante, ha correttamente ritenuto. Se è vero che gli scalari diano contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che questi documenti non offrono l’indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni, che, invece, risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle operazioni poste in atto.
Tanto premesso, nella specie, parte appellante ha prodotto i soli riassunti scalari per tutta la durata del rapporto e gli elementi per il conteggio delle competenze, omettendo di versare in atti gli estratti conto che vengono periodicamente trasmessi al cliente, asseritamente non necessari ai fini probatori e reputati “non […] funzionali alla domanda attorea”.
Quello che viene in rilievo è l’inidoneità di tale documentazione a fungere da prova dei fatti costituitivi della domanda azionata dalla società, per i motivi sopra esposti, che si riassumono nell’impossibilità di ottenere, sulla base dei soli scalari, una completa e solida base sulla quale realizzare il ricalcolo dei saldi effettivi con espunzione delle poste individuate come illegittime.
Vero è che più volte la giurisprudenza di legittimità ha considerato la possibilità di ricostruire l’andamento del conto alla luce di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, se del caso rielaborati dall’attività di indagine di un consulente tecnico d’ufficio svolta sulla base di quanto risultante dagli elementi in atti[2]. Anche a voler tacere del fatto che tale puntualizzazione si riferisca al caso di produzione di estratti conto incompleta, non in grado cioè di coprire l’intero arco temporale del rapporto, la Corte territoriale meneghina osserva che spetta al correntista fornire quegli altri puntuali elementi di prova in grado di sopperire alla carenza della produzione documentale; carenza che, in questo caso, ancor prima che quantitativa è qualitativa, atteso che la ricostruzione sintetica, attraverso gli scalari, invocata dall’appellante offrirebbe un quadro dell’andamento del rapporto monco e non idoneo a fungere da valido presupposto per le articolate domande di accertamento e ripetizione formulate in causa.
Una non dissimile carenza probatoria si ravvede con riferimento all’eccezione di prescrizione. Invero, la difesa di parte appellante ha inteso contestare quella parte della sentenza secondo cui il mancato assolvimento del proprio onus probandi ha inficiato anche la possibilità di valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Ancora una volta, la Corte condivide la valutazione del primo giudice. Difatti, in tema di prescrizione, è dato assodato che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre la relativa eccezione, sia già soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia mantenuta per il tempo necessario dal titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare. Incombe poi sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse che, in ragione del tempo trascorso, apparirebbero come prescritte[3].
[1] Cfr. Cass. n. 24948/2019.
[2] Cfr. Cass. Civ. n. 9140/2020; Cass. n. 11543/2019.
[3] Cfr. Cass. n. 31297/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15895/2019.
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