Nota a Trib. Padova, 28 marzo 2022.
Massima redazionale
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il giudice padovano rileva che la dichiarazione di nullità parziale delle garanzie omnibus (pur evidenziandosi, nella specie, l’assenza quantomeno di un principio di prova offerto dagli opponenti circa la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale anche nel periodo successivo all’emanazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005) non possa avere potenzialmente effetto liberatorio per i fideiussori, dal momento che la Banca parrebbe aver rispettato il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c., decorrente dalla data di revoca degli affidamenti (dunque dalla data di scadenza dell’obbligazione principale). Siffatto termine era stato interrotto dall’invio di missiva stragiudiziale di pagamento, di per sé idonea ai fini previsti dal prefato art. 1957 c.c., attesa la natura di garanzia a prima richiesta delle fideiussioni rilasciate e conseguente applicabilità del principio per cui «In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio»[1].
Qui l’ordinanza.
[1] Cfr. Cass. n. 22346/2017.