Nota a Trib. Ferrara, 21 marzo 2022.
Massima redazionale (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Di Maso e del Dott Mario Pio Contessa)
In materia di cessioni di credito in blocco da parte della Banca, la produzione in giudizio dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario – ma non fornisce prova che i crediti oggetto di causa siano stati oggetto di cessione.
Pertanto l’onere probatorio sull’esistenza di un contratto di cessione, della legittimazione attiva, della titolarità del diritto di credito azionato – in caso di contestazione – è posto in capo alla società cessionaria.
Tuttavia la predetta può adempiere al citato onere producendo in giudizio il contratto di cessione che è prova dell’inclusione del credito oggetto di causa all’interno dell’operazione di cessione cartolare dibattuta.
Qui la sentenza.