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Nota a CGUE, 16 luglio 2020, C-224/19 e C-259/19.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito i seguenti principi di diritto:

 

«1) L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell’ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese.

2) L’art. 3, l’art. 4, par. 2, e l’art. 5 della Direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest’ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’art. 4, par. 2, della Direttiva in parola nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

3) L’art. 3, par. 1, della Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto finanziario, che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura, può determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora l’istituto finanziario non dimostri che tale commissione corrisponde a servizi effettivamente forniti e a spese dallo stesso sostenute, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4) L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la proposizione dell’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del consumatore di chiedere una simile restituzione.

5) L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla Direttiva 93/13.».

 

 

Qui la sentenza.