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Nota a Trib. Massa, 12 giugno 2026, n. 584.

di Federico Pedonese

Avvocato
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Massa, nell’accogliere integralmente l’opposizione e condannare la convenuta-opposta cessionaria del credito al pagamento delle spese di lite, a fronte della contestazione stessa dell’esistenza della cessione del credito da parte dell’attore-opponente l’atto di precetto, ha affermato i seguenti principi:
“…la documentazione depositata dall’opposta allo scopo di provare la propria qualità di cessionaria è rappresentata unicamente dall’Avviso di Cessione in Gazzetta ufficiale, depositato peraltro anche dall’opponente. Laddove, come nel caso di specie, sia contestata anche l’esistenza stessa del contratto di cessione, tale avviso è assolutamente insufficiente a ritenere soddisfatto tale onere probatorio. Difatti, l’avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale si risolve in una mera autodichiarazione della pretesa cessionaria che non può fornire alcuna prova in ordine all’esistenza del contratto di cessione.
In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019). Né la lista notarizzata depositata in atti permette di superare efficacemente la relativa contestazione, in quanto essa fa prova fino a querela di falso solo di quanto rientra direttamente nella percezione del pubblico ufficiale – il quale nel caso di specie non ha neppure assistito direttamente alla conclusione del contratto di cessione. Tali considerazioni determinano la nullità del precetto opposto, per il non provenire lo stesso da soggetto che ha dato prova della propria qualità di creditore…”.

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