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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19197.

Massima redazionale

Nella specie, parte ricorrente ritiene di aver «diritto all’acquisizione della documentazione anche nel corso del giudizio e senza una preventiva diffida ex art 119 TUB». Questa affermazione è errata, giacché la giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso il principio secondo il quale «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato»[1].

Orbene, per stabilire se la ricorrente avesse effettivamente diritto alla consegna all’esibizione degli estratti conto, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sarebbe occorso sapere se avesse effettuato richiesta alla banca ai sensi dell’articolo 119 TUB: sotto il profilo dell’autosufficienza, sarebbe occorsa l’indicazione del come e del quando tale richiesta fosse stata effettuata. Per converso, nel ricorso non v’è traccia, con conseguente inammissibilità della censura.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 24641/2021.

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