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Nota a Trib. Livorno, 4 giugno 2026.

di Federico Pedonese

Avvocato

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Livorno, nell’accogliere parzialmente l’opposizione e condannare la convenuta-opposta cessionaria del credito al pagamento di ½ delle spese di lite, ha riconosciuto la presenza di anatocismo illegittimo ex art.1283 c.c. in un contratto di mutuo a tasso variabile stipulato con l’Istituto di Credito cedente.

In particolare, il giudice toscano ha sottolineato che “…Quanto, poi, alla verifica della illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico ha accertato che, nel contratto oggetto di causa, sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali, e che, nel medesimo contratto oggetto di causa, è stato applicato il costo occulto anatocistico in violazione dell’art.1283 c.c. e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali…”.

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